Commissione di indagine ex art. 44, comma 2, d.lgs n. 267 del 2000.

Territorio e autonomie locali
5 Luglio 2012
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

La materia concernente le commissioni consiliari è interamente demandata allo statuto e al regolamento del consiglio, nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa (art. 38 comma 3 d.lgs.vo n. 267/2000). Pertanto, soltanto il consiglio comunale, nella sua sovranità, è abilitato a fornire un’interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, pronunciandosi in merito alla suddetta materia. quanto richiesto.

Testo 

E' stato formulato un quesito in materia di commissioni di indagine ex art. 44, comma 2, del d.lgs n. 267 del 2000.

In particolare, è stato chiesto se il consiglio comunale possa abrogare la deliberazione istitutiva di una commissione di indagine prima che siano scaduti i termini per la conclusione dei lavori ad essa affidati con l'atto istitutivo.

Come noto, l'istituto delle commissioni di indagine è previsto dall'art. 44 del d.lgs.vo n. 267 del 2000.

La norma, rubricata 'garanzia delle minoranze e controllo consiliare', al primo comma prevede l'istituzione facoltativa delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, attribuendo alle opposizioni, a tutela delle minoranze, la presidenza delle stesse, ed è indirizzata a rafforzare quanto già previsto dall'art. 6, comma 2, del testo unico, che demanda allo statuto dell'ente, tra l'altro, la specificazione delle forme di garanzia e partecipazione delle minoranze.

Il comma 2 del citato art.44 del d.lgs.vo n. 267/2000 stabilisce che il consiglio possa istituire, al fine di garantire il controllo consiliare, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

L'art.44, comma 1, dello statuto del comune di . dispone che 'Con deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su proposta del presidente, del Sindaco o di almeno un quarto dei consiglieri, il Consiglio può istituire al proprio interno commissioni consiliari di indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti gli organi istituzionali e dai responsabili di uffici e servizi, relativamente allo svolgimento dei propri compiti di ufficio.'
Ai sensi dell'art.44, comma 3, della citata fonte statutaria è previsto che nel provvedimento istitutivo delle commissioni di indagine '.viene precisato l'ambito dell'inchiesta, i tempi per concluderla e per riferire al Consiglio, nonché i poteri di cui dispone la commissione per l'espletamento dell'incarico'.

Tali disposizioni sono ripetute, con identica formulazione, dall'art.30 del regolamento del funzionamento del consiglio comunale recante 'commissioni consiliari di indagine'.

Non si rinvengono, nelle norme statutarie e regolamentari, disposizioni relative alle vicende successive all'istituzione della commissione di indagine, ovvero se una volta istituita essa debba necessariamente portare a conclusione l'incarico indicato dal consiglio o se sia possibile, come nel caso di specie, interromperne i lavori previa, ovviamente delibera adottata con la medesima maggioranza prevista dall'art.44, comma 2, del d.lgs.vo n. 267/2000.

Al riguardo si rappresenta che la materia concernente le commissioni consiliari è, come noto, interamente demandata allo statuto e al regolamento del consiglio, nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa (art. 38 comma 3 d.lgs.vo n. 267/2000).

Ciò implica, pertanto, che soltanto il consiglio comunale, nella sua sovranità ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui uniformarsi in tale materia, sia abilitato a fornire un'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, pronunciandosi in merito a quanto richiesto.

Nei termini suesposti è l'avviso di questo Ministero sulla questione rappresentata che si prega di voler portare a conoscenza dell'ente interessato.