Il citato art. 15 comma 5 prevede la possibilità di incremento del fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti. Conseguentemente tali risorse devono essere ricomprese tra le risorse decentrate stabili, qualora si sia un aumento della dotazione organica, altrimenti tra quelle variabili. Nel caso di specie considerato che il servizio aggiuntivo è stato istituito nel 2005, ed è attualmente organizzato su turnazione, non sembra possibile procedere all’integrazione del fondo.
OGGETTO: Fondo risorse decentrate per il personale dipendente. Risorse finanziate ex art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999.
Con una nota la Commissione Straordinaria di un Comune ha rappresentato che sin dal 2005 l'ente ha istituito un servizio aggiuntivo presso i servizi manutenzione e idrico integrato, che garantisce una presenza continua di personale, basato sulla turnazione, per far fronte all'esigenze della collettività e del territorio. E' stato, pertanto, chiesto di conoscere se sia possibile procedere all'incremento del fondo delle risorse decentrate ex art. 15, comma 5 del CCNL 1.4.1999.
Al riguardo, si fa presente, in via generale, che il citato art. 15, comma 5 prevede la possibilità di incrementare il fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, sia con un aumento della dotazione organica sia con una pianta organica invariata. Conseguentemente tali risorse devono essere ricomprese tra le risorse decentrate stabili, qualora vi sia un aumento della dotazione organica, altrimenti tra quelle variabili. Detto incremento può legittimamente realizzarsi solo qualora siano verificate in modo rigoroso, e siano quindi oggettivamente documentate le condizioni poste dalla surrichiamata normativa. Tali condizioni sono state analiticamente evidenziate dall'Aran nella risposta Ral 076, alla quale integralmente si rimanda.
Ciò posto, considerato che, nel caso di specie, il servizio aggiuntivo è stato istituito nel 2005, ed è attualmente organizzato su turnazione, non sembra possibile procedere all'integrazione del fondo per le risorse decentrate non sussistendo i requisiti richiesti dalla norma. Peraltro, si rappresenta che le risorse aggiuntive 'variabili' di cui al citato art. 15, comma 5, non possono automaticamente essere confermate negli anni successivi, sulla base della considerazione che l'ente raggiunge stabilmente e in via ordinaria un più elevato livello di servizi, essendo necessario rivalutare di anno in anno il progetto di miglioramento del servizio medesimo, per verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della norma.