rimborsabilità spese legali.

Territorio e autonomie locali
14 Febbraio 2012
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Secondo orientamenti ermeneutici più recenti la possibilità di rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è stata decisamente negata.

Testo 

Classifica 15900/10/B/1/A

OGGETTO: Quesito sulla rimborsabilità delle spese legali.

Si fa presente che non è dato rinvenire nell'ordinamento vigente norme che prevedono la possibilità di rimborsare agli amministratori locali le spese legali sostenute per giudizi instaurati in relazione a fatti asseritamente posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni.
Benchè in passato parte della giurisprudenza abbia ritenuto di poter estendere in via analogica agli amministratori locali la normativa che consente, a determinate condizioni, tale rimborso per i dipendenti degli enti locali, secondo orientamenti ermeneutici più recenti la possibilità di tale ricorso all'analogia nella materia in questione è stata decisamente negata.
In base ai suddetti orientamenti è stato infatti ritenuto non pertinente il richiamo all'analogia, che risulta correttamente evocabile quando emerga un vuoto normativo nell'ordinamento, vuoto che nella specie non è configurabile, atteso che il legislatore si è limitato a dettare una diversa disciplina per due situazioni non identiche fra loro, e la detta diversità non appare priva di razionalità, atteso che gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell'ente ma sono eletti dai cittadini, ai quali rispondono (e quindi non all'ente) del loro operato (cfr:sent.Cass.Civ.Sez.I n. 12645 del 25.05.2010).