Quesito in ordine alle modalità di designazione del Presidente di gruppo consiliare.

Territorio e autonomie locali
12 Ottobre 2011
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Presidente gruppo misto individuazione. La materia dei “gruppi consiliari” è interamente demandata allo statuto ed al regolamento sul funzionamento del consiglio, ai sensi dell’art. 38, commi 2 e 3 del d.lgs n. 267/2000. Spetta alle decisioni del consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l’opportunità di indicare, con apposita modifica statutaria o regolamentare, anche diverse modalità di scelta del presidente del gruppo

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopra citata con la quale codesta Prefettura ha posto un quesito in merito alla designazione del presidente del gruppo consiliare misto, composto da due consiglieri comunali, entrambi candidati e non eletti alla carica di Sindaco nelle recenti consultazioni elettorali.
La materia dei 'gruppi consiliari' è interamente demandata allo statuto ed al regolamento sul funzionamento del consiglio, ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3 del d.lgs n. 267/2000.
E' in tale ambito che dovrebbero trovare adeguata soluzione le relative problematiche applicative, posto che, diversamente, sarebbero necessarie modifiche ed integrazioni a dette fonti di disciplina locale.
Le norme in materia di 'gruppi consiliari', nel comune di .., sono recate esclusivamente dall'art. 39 dello statuto, non essendo state adottate specifiche norme regolamentari.
Nel caso di mancato accordo o di mancata comunicazione del nome del presidente, questo viene individuato direttamente dallo statuto nel consigliere più anziano del gruppo 'secondo quanto disposto dall'art.36', che reca la definizione della qualifica di consigliere anziano.
La nozione di 'consigliere anziano' è stata introdotta nell'ordinamento degli enti locali per individuare, fra i consiglieri appartenenti a tutti i gruppi presenti in consiglio comunale, quello più rappresentativo, al fine di presiedere l'assemblea in assenza della figura, presidente del consiglio comunale o sindaco, a ciò preposta.
E' evidente che in tale ipotesi occorre necessariamente far ricorso anche ai voti conseguiti dalla lista, al fine di rispettare la volontà espressa dalla maggioranza degli elettori, in ossequio al criterio della maggiore rappresentatività.
La maggiore rappresentatività sembra essere, pertanto, il criterio da utilizzare tutte le volte che debba essere stabilita l'anzianità dei consiglieri.
Detta considerazione è supportata dalla lettura della disposizione dell'art. 40, comma 3, del d.lgs.vo n. 267/2000, allorché stabilisce il criterio per l'individuazione di un sostituto al consigliere anziano.
Non trova, invece, specifica previsione il ricorso al criterio dell'anzianità anagrafica.
Spetta, comunque, alle decisioni del consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l'opportunità di indicare, con apposita modifica statutaria o regolamentare, anche diverse modalità di scelta del presidente del gruppo, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei gruppi e l'ordinato svolgimento delle funzioni proprie dell'assemblea consiliare.
Nei termini suesposti è l'avviso di questo Ministero sulla questione rappresentata che si prega di voler portare a conoscenza dell'interessato.