RIMANE DUBBIA LA PRATICABILITA' DEL RICORSO ALLA OPZIONE, PER LA RIMOZIONE DELLA CAUSA DI INELEGGIBILITA', DELLA RINUNCIA ALLA LITE - IN QUANTO NEL CASO IN ESAME, NON AVENDO L'INTERESSATO, IN QUALITA' DI PARTE CONVENUTA UNITAMENTE AD ALTRI SOGGETTI, LA PIENA DISPONIBILITA' DELLA LTE.
Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 26 settembre 2011
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OGGETTO: Comune di..... Presunta incompatibilità di un consigliere ex art.63, comma 1, n. 4 del d.lgs n.267/2000. Quesito.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stata trasmessa una richiesta di parere formulata dal consigliere comunale di ......, signor ......, in merito ad una sussistenza d'incompatibilità per lite pendente ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4 del decreto legislativo n. 267/2000, derivante dalla chiamata in giudizio avanti al T.A.R. Emilia-Romagna prodotta dall'Ente presso cui esercita il mandato amministrativo.
Con la menzionata nota, il consigliere comunale formula una serie di osservazioni volte a comprovare la sua assenza di responsabilità nei fatti che sono causa della sua chiamata in giudizio.
Risulta che il comune ha già avviato la procedura di contestazione ai sensi dell'art. 69 T.U.O.E.L., con assegnazione del termine di dieci giorni per le osservazioni o per eliminare la rilevata causa ostativa all'esercizio del mandato amministrativo.
Si osserva in linea generale che le cause ostative al mandato sono previste dal legislatore all'apposito fine di assicurare il regolare funzionamento dell'organo elettivo ed evitare l'insorgere di possibile conflitto di interessi tra l'ente e l'amministratore.
Nel caso di lite pendente l'incompatibilità si genera al momento dell'iscrizione a ruolo della vertenza che vede parti contrapposte l'ente locale ed il singolo amministratore.
Il caso di specie risulta riconducibile alla previsione normativa, di tal chè compete all'amministratore formulare le proprie osservazioni al consiglio comunale, che valuterà la fondatezza delle deduzioni, peraltro in un contenzioso che trae origine da una convenzione urbanistica stipulata nell'anno 2003, che ha generato già altro contenzioso.
Lo stesso articolo in commento dispone che laddove il consiglio comunale riconosca sussistente la causa di incompatibilità invita il consigliere a rimuoverla.
Nella fattispecie in esame, a fronte della tutela sia procedurale che sostanziale che la disposizione in argomento introduce a tutela di opposti interessi di rango costituzionale, rimane di dubbia praticabilità il ricorso alla facoltà di opzione della rimozione della causa di incompatibilità mediante la rinuncia alla lite, non avendo il consigliere interessato, nella qualità di parte convenuta unitamente ad altri due soggetti, la piena disponibilità della lite.
In conformità al principio generale per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, compete all'organo comunale ogni definitiva determinazione in proposito, ferma restando la possibilità di contestare per le vie giudiziali le decisioni che saranno assunte in proposito.