Nomina capogruppo consiliare. – Quesito.

Territorio e autonomie locali
20 Gennaio 2012
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (in particolare, art. 38, comma 3 – art. 39, comma 4 e art. 125 del d.lgs. n. 267/2000). Pertanto, la materia dei “gruppi consiliari” è regolata primariamente dalle norme statutarie e regolamentari proprie di ogni singolo ente locale, per cui è alla stregua di tali norme che occorre valutare e risolvere le questioni ad essa afferenti.

Testo 

E' stato posto un quesito in ordine alla designazione di un capogruppo consiliare.
In particolare, è stata rappresentata la questione, sorta all'interno di un gruppo consiliare composto da due consiglieri, dove, pur in presenza di regolare designazione del capogruppo consiliare effettuata il .con presa d'atto del Consiglio comunale con deliberazione n. ..del ., il secondo consigliere ha recentemente rivendicato il proprio diritto alla designazione di capogruppo avendo riportato il maggior numero di voti nella lista.
Al riguardo, l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (in particolare, art. 38, comma 3 – art. 39, comma 4 e art. 125 del d.lgs. n. 267/2000). Pertanto, la materia dei 'gruppi consiliari' è regolata primariamente dalle norme statutarie e regolamentari proprie di ogni singolo ente locale, per cui è alla stregua di tali norme che occorre valutare e risolvere le questioni ad essa afferenti.
Nel caso di specie l'art. 32, comma 5, dello statuto comunale prevede che il capogruppo è 'eletto dagli appartenenti al Gruppo', ed il successivo comma 7 rinvia al regolamento la disciplina della formazione, del funzionamento e delle attribuzioni dei gruppi consiliari.
Il regolamento, all'art. 11, disciplina la 'costituzione dei gruppi consiliari' prevedendo, al comma 4, che 'i singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente ed al Segretario Comunale il nome del proprio capogruppo alla prima riunione del Consiglio neo eletto'.
Il comma 5 stabilisce che 'con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo', mentre il comma 6 prevede che 'in mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza'.
Riguardo alla questione segnalata, in base alle citate disposizioni statutarie e regolamentari, appare evidente che le variazioni della persona del capogruppo debbano essere comunicate con nota sottoscritta 'dai singoli gruppi' (comma 4 del regolamento), stante la necessità di seguire 'la stessa procedura' (comma 5) utilizzata per la prima designazione.
L'automatica individuazione del capogruppo nel consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza è un criterio residuale che può essere utilizzato solo all'atto dell'insediamento del consiglio comunale ed in mancanza di comunicazioni.
Nei termini suesposti è l'avviso di questo Ministero sulla questione rappresentata che si prega di voler portare a conoscenza dell'ente interessato.