Consiglio comunale. Surroga consiglieri.

Territorio e autonomie locali
3 Febbraio 2012
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Non è possibile presentare le dichiarazioni di rinuncia a subentrare ai dimissionari da parte di tutti i non eletti nelle rispettive liste al fine di realizzare i presupposti previsti dall’ art. 141, comma 1, lett. b), n. 4, del dlgs. 267/2000 (Scioglimento del consiglio comunale “per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio”). Solo a seguito della formalizzazione delle dimissioni da parte di un consigliere si può dare avvio alla procedura di surroga con la convocazione del consiglio e la nomina del primo dei non eletti. Solo a questo punto, quest’ultimo può rinunciare allo status acquisito con la delibera di surroga, risultando pertanto ogni anticipata rinuncia a quel diritto “radicalmente inefficace” (TAR Lazio n. 651/2005).

Testo 

Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale è stata prospettata la problematica di seguito indicata riferita al Comune di ..

Nell'ambito del consiglio comunale del citato comune, composto a seguito delle consultazioni amministrative del giugno 2009 di sedici membri escluso il sindaco, alcuni consiglieri comunali, originariamente appartenenti alla maggioranza, hanno rassegnato le dimissioni dalla carica mentre, altri sono transitati all'opposizione.

Attesa l'impossibilità di procedere alla sostituzione dell'ultimo consigliere di maggioranza dimissionario per esaurimento della relativa lista elettorale, il consiglio comunale risulta composto attualmente da sette consiglieri di maggioranza e otto di opposizione.

Con una nota indirizzata al Prefetto di . alcuni consiglieri di minoranza hanno manifestato l'intendimento di realizzare i presupposti previsti dall'art. 141, comma 1, lett. b), n. 4, del dlgs. 267/2000 per lo scioglimento del consiglio comunale 'per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio'.

A tal fine, gli stessi consiglieri hanno chiesto se sia possibile presentare, insieme alle dimissioni degli otto consiglieri di minoranza, le dichiarazioni di rinuncia a subentrare ai dimissionari da parte di tutti i non eletti nelle rispettive liste.

Nel condividere l'avviso di codesta Prefettura, si ritiene che non sia configurabile, mediante l'ipotizzata dichiarazione preventiva di rinuncia alla carica, una dismissione dello status di consigliere prima di averlo acquisito.

Al riguardo si fa presente che le dimissioni dalla carica di consigliere, disciplinate dall'art. 38, comma 8, del d.lgs.vo n.267/2000, seppur immediatamente efficaci, si distinguono 'logicamente e cronologicamente . dal subentro del primo dei candidati non eletti, che si realizza con l'adozione di un atto consequenziale e subordinato entro il termine di legge' (TAR Lombardia n. 245/2006), rappresentando, così, il presupposto giuridico per l'adozione dell'ulteriore provvedimento di surrogazione.

La lettura dell'art. 38 del d.lgs.vo. n.267/2000 è sufficientemente chiara 'nel disporre che lo status di consigliere si acquista, in caso di dimissioni, quale effetto immediato della deliberazione di surrogazione da parte dell'organo consiliare, la cui adozione è peraltro preceduta dalla verifica – normativamente prevista – dell'assenza di eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica' (T.A.R. ult. cit).

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che solo a seguito della formalizzazione delle dimissioni da parte di un consigliere si possa dare avvio alla procedura di surroga con la convocazione del consiglio e la nomina del primo dei non eletti. Solo a questo punto, quest'ultimo può rinunciare allo status acquisito con la delibera di surroga, risultando pertanto ogni anticipata rinuncia a quel diritto 'radicalmente inefficace' (TAR Lazio n. 651/2005).