Quesito relativo alla verifica del numero legale del consiglio comunale.

Territorio e autonomie locali
23 Dicembre 2011
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Le modalità di determinazione del numero legale per la validità delle sedute sono demandate all’autonomia normativa degli enti locali. Numerose fonti regolamentari recanti la disciplina di organi collegiali prevedono che i richiedenti la verifica del numero legale debbano essere considerati presenti (cfr art. 46, comma 6, regolamento della Camera dei Deputati e art. 108 del Senato) ancorchè siano assenti dall’aula al momento del conteggio.

Testo 

E' stato chiesto un parere sulla verifica del numero legale del consiglio comunale ed in particolare se debba essere computato tra i presenti il consigliere che, dopo averne chiesto la verifica, si sia assentato.

Si rappresenta, in via preliminare, che le modalità di determinazione del numero legale per la validità delle sedute sono demandate all'autonomia normativa degli enti locali; è importante che i medesimi si dotino di una disciplina chiara ed esaustiva in materia. Ciò anche al fine di sottrarre l'ente a possibili contestazioni.

Consta allo scrivente che numerose fonti regolamentari recanti la disciplina di organi collegiali prevedono che i richiedenti la verifica del numero legale debbano essere considerati presenti (cfr art. 46, comma 6, regolamento della Camera dei Deputati e art. 108 del Senato) ancorchè siano assenti dall'aula al momento del conteggio.

Tale criterio, tuttavia, non sembra essere stato recepito dal regolamento del consiglio comunale di . nel quale viene previsto che la verifica dei presenti sia compiuta tramite appello nominale, o apparecchiatura elettronica e che i Consiglieri che si astengono dal votare sono computati nel numero dei presenti. (art. 67, commi 8 e 9).

Nel richiamare l'art. 2 del medesimo regolamento che stabilisce la procedura per l'interpretazione delle disposizioni dallo stesso recate, si rappresenta che, ad avviso della scrivente, dall'esame delle disposizioni sopra indicate sembrerebbe evincersi che i consiglieri assenti dall'aula al momento dell'appello non possano essere considerati presenti ai fini del numero legale della seduta.