Art. 6, comma 4 della legge n. 328/2000. Individuazione dei soggetti obbligati all’integrazione economica connessa al ricovero di minori presso strutture residenziali. La residenza di un minore viene individuata dall’art. 45, comma 2, del codice civile, il quale stabilisce che “ … il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore” e, nel caso di genitori separati che non abbiano la stessa residenza “ … il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive”.
Pertanto, i minori hanno la residenza presso i genitori o il tutore: è con riferimento a questi ultimi soggetti che andrà effettuata la ricerca della residenza del minore al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, al fine di imputarne le spese a quel comune.
E' stato chiesto un chiarimento sull'applicazione dell'art. 6, comma 4 della legge n. 328/2000, concernente l'individuazione dei soggetti obbligati all'integrazione economica connessa al ricovero di minori presso strutture residenziali.
nel caso di applicazione della norma in esame a minori, va ricercato 'il comune nei quali essi hanno la residenza .'.
La residenza di un minore, come noto, viene chiaramente individuata dall'art. 45, comma 2, del codice civile, il quale stabilisce che ' . il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore' e, nel caso di genitori separati che non abbiano la stessa residenza ' . il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive'.
Pertanto, i minori hanno la residenza presso i genitori o il tutore: è con riferimento a questi ultimi soggetti che andrà effettuata la ricerca della residenza del minore al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, al fine di imputarne le spese a quel comune.
Nei termini suesposti è l'avviso di questo Ministero sulla questione rappresentata che si prega di voler portare a conoscenza dell'ente interessato.