Pubblicazione on line delle determinazioni dirigenziali. Art. 32 della legge 28.06.2009 n. 69. -

Territorio e autonomie locali
2 Gennaio 2012
Categoria 
06.02 Pubblicazione
Sintesi/Massima 

Pubblicazione on line delle determinazioni dirigenziali. Art. 32 della legge 28.06.2009 n. 69.
L’Ente Nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - DIGIT PA, nelle 2Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione” ed in particolare nel “Vademecum sulle Modalità di pubblicazione dei documenti nell’albo on line”, predisposto sulla base della direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, ha specificato che “… per gli enti locali …. l’attività dell’albo consiste nella pubblicazione di tutti quegli atti sui quali viene apposto il referto di pubblicazione”, includendo tra tali atti le deliberazioni ed altri provvedimenti comunali tra cui anche le determinazioni.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopra citata con la quale codesta Prefettura ha chiesto l'avviso della scrivente in merito agli obblighi di pubblicazione, per il comune, delle determinazioni dirigenziali sui siti informatici, introdotti dall'art. 32 della legge 28 giugno 2009, n. 69, recante norme per l''eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea'.
L'art. 32, comma 1, della legge citata in oggetto dispone che, 'gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati', ed il successivo comma 5 prevede che a decorrere dall'1 gennaio 2011 le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.
La disciplina ha implicitamente modificato l'art. 124 del d. lgs.vo n. 267/2000 nella parte in cui dispone che la pubblicazione avvenga 'mediante affissione all'albo pretorio nella sede dell'ente .', sostituita dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, fermo restando il termine di 15 giorni consecutivi o di altre specifiche disposizioni di legge.
Lo strumento informatico ha sostituito, dunque, il tradizionale albo pretorio, rimanendo inalterati, sotto la nuova forma, gli obblighi di pubblicazione.
Pertanto, si concorda con codesta Prefettura nel richiamare la sentenza n.1370 del 15 marzo 2006, con cui il Consiglio di Stato ha stabilito che 'la pubblicazione all'albo pretorio del Comune è prescritta dall'art. 124 T.U. n. 267/2000 per tutte le deliberazioni del comune e della provincia ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipali) ma anche le determinazioni dirigenziali'.
Si segnala, altresì, che l'Ente Nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - DIGIT PA, nelle 2Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione' ed in particolare nel 'Vademecum sulle Modalità di pubblicazione dei documenti nell'albo on line', predisposto sulla base della direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, ha specificato che '. per gli enti locali .. l'attività dell'albo consiste nella pubblicazione di tutti quegli atti sui quali viene apposto il referto di pubblicazione', includendo tra tali atti le deliberazioni ed altri provvedimenti comunali tra cui anche le determinazioni in argomento.