Temporanea sostituzione di consiglieri comunali sospesi – art. 45, secondo comma del decreto legislativo n. 267/2000.

Territorio e autonomie locali
5 Ottobre 2011
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

La temporanea sostituzione dei consiglieri comunali sospesi dalla carica è disciplinata dall’art. 45 comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000. La norma prevede che il consiglio comunale affidi la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato risultato “primo dei non eletti” e fissa il termine di supplenza con la cessazione della sospensione. Il dettato normativo non prevede altre forme di cessazione della supplenza.

Testo 

Si fa riferimento alla questione relativa alla temporanea sostituzione, e non surrogazione temporanea, di due consiglieri del comune di .., sospesi in tempi successivi dalla carica, nonché ai conseguenti provvedimenti di supplenza adottati nei confronti di coloro che, al momento, risultavano 'primi dei non eletti'.
Nel caso di specie, dopo l'adozione del primo provvedimento di supplenza nei confronti del Sig... un altro consigliere comunale è stato sospeso e pertanto il consiglio ha adottato un secondo provvedimento nei confronti del Sig. .che, in quel momento, risultava essere il 'primo dei non eletti'.
L'attribuzione degli incarichi, nella sua sequenza temporale, è avvenuta nei confronti di coloro che – in quel momento – possedevano la qualità (primo dei non eletti) prevista dalla legge.
Venuti meno i motivi che hanno determinato la sospensione, il comune ha disposto la cessazione della supplenza temporaneamente affidata al Sig. .., mentre è proseguito l'incarico affidato al Sig. .. attesa la vigenza della sospensione dell'altro consigliere.
Il Sig. ..ha quindi chiesto di procedere alla revoca dell'incarico attribuito al Sig. ..per sostituirlo, in considerazione del fatto che, in base al risultato elettorale, è il candidato 'primo dei non eletti'.

La temporanea sostituzione dei consiglieri comunali sospesi dalla carica è disciplinata dall'art. 45 comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000. La norma prevede che il consiglio comunale affidi la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato risultato 'primo dei non eletti' e fissa il termine di supplenza con la cessazione della sospensione.
Il dettato normativo non prevede altre forme di cessazione della supplenza.
Ciò premesso, si concorda con codesta Prefettura nel ritenere l'operato del comune di .. conforme alle vigenti disposizioni di legge.
Peraltro, non appare possibile procedere, in via interpretativa, all'individuazione di una causa di cessazione di una carica elettiva, ancorché temporanea.
Per completezza, si rappresenta che, diversamente dalla supplenza, la surrogazione ha carattere definitivo, intervenendo allorché sopravvenga la decadenza dalla carica di consigliere comunale.
Pertanto, un eventuale provvedimento di surrogazione dovrebbe essere adottato, ai sensi del predetto art. 45, comma 1, nei confronti di colui che risulti 'primo dei non eletti'.