La materia dei gruppi consiliari, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, è disciplinata dal regolamento sul funzionamento del consiglio “nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, essendo riconosciuta ai consigli piena autonomia funzionale e organizzativa. Sono ammissibili i mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale, per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti. Il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall’articolo 67 della Costituzione pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l’esercizio del mandato ricevuto dagli elettori - pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica - con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l’appartenenza dell’eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza.
Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale codesta Prefettura ha trasmesso il quesito formulato dal comune di .. in materia di gruppi consiliari.
In particolare è stato chiesto se, in base alla normativa regolamentare dell'ente, un consigliere comunale che abbia deciso di lasciare il proprio gruppo consiliare originario possa costituirne uno nuovo formato da un unico componente.
La materia dei gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, è disciplinata dal regolamento sul funzionamento del consiglio 'nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto', essendo riconosciuta ai consigli piena autonomia funzionale e organizzativa. Pertanto, le problematiche relative alla costituzione e funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l'ente locale si è dotato.
In linea generale, si osserva che sono ammissibili i mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale, per effetto di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti. Il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall'articolo 67 della Costituzione pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l'esercizio del mandato ricevuto dagli elettori - pur conservando verso gli
stessi la responsabilità politica - con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l'appartenenza dell'eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza. (cfr Tar, Trentino Alto Adige, Trento n. 75 del 2009).
Per quanto concerne la specifica disciplina regolamentare adottata dal Comune di . si fa presente che l'art. 5 della citata fonte normativa consente al consigliere comunale di 'cambiare gruppo' senza contemplare espressamente la possibilità di fondarne uno nuovo. Dalla normativa in esame non risultano previsti limiti relativi al numero minimo di componenti necessario per la formazione di un gruppo.
Al riguardo, la scrivente suggerisce di far ricorso ad una interpretazione costituzionalmente orientata della richiamata normativa regolamentare accedendo ad una lettura estensiva dell'art. 5 citato ricomprendendo nella espressione 'cambiare gruppo' anche la possibilità di costituire un nuovo gruppo consiliare.
Si prega di voler partecipare il contenuto della presente al Comune interessato.