L'invio della domanda di iscrizione all'elenco dei revisori entro il tempo utile ad un indirizzo di posta elettronica certificata errato comporta la non iscrizione all'elenco
Si fa riferimento alla nota con la quale un soggetto rappresenta di aver provveduto ad effettuare, entro il termine utile, l'aggiornamento della domanda di iscrizione all'elenco dei revisori dei conti degli enti locali mediante accesso al sistema appositamente predisposto, ma di aver inviato in data 7 gennaio 2013 il file regolarmente formato e sottoscritto digitalmente, per mero errore materiale, all'indirizzo di posta elettronica certificata finanzalocale.prot@pec.interni.it anziché all'indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it, chiede, in considerazione dell'errore materiale consistente nel solo aver digitato interni anziché interno, di essere autorizzato ad inviare il file all'indirizzo corretto. Al riguardo, si fa presente che il citato errore materiale, per quanto considerato banale, è consistito di fatto, date le modalità di trasmissione, nell'aver inviato il file ad un indirizzo di posta elettronica certificata inesistente, che, pertanto, non è stato mai consegnato al destinatario e, presumibilmente, sarà stato trasmesso il relativo messaggio di errore dal gestore della sua casella di posta elettronica. In ordine alla richiesta di inviare il file all'indirizzo corretto, si fa presente che, come previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23 e come precisato nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2012, le domande di iscrizione e di mantenimento nell'elenco dovevano essere presentate entro e non oltre il termine utile fissato del 21 gennaio 2013. Scaduto tale termine, non risulta possibile, in questa fase, presentare le domande in questione, mentre potrà regolarmente essere presentata la domanda di iscrizione in occasione della prossima fase di aggiornamento dell'elenco prevista per la fine del 2013 a norma dell'articolo 8 del citato regolamento.