la materia dei “gruppi consiliari” è interamente demandata allo statuto ed al regolamento sul funzionamento del consiglio. E’ in tale ambito che dovrebbero trovare adeguata soluzione le eventuali problematiche attinenti la suddetta materia. Il rapporto tra il candidato eletto ed il partito di appartenenza “…non esercita influenza giuridicamente rilevabile...” (Tar Puglia, sez. di Bari sentenza n. 506 del 2005) Ne consegue che, all’interno del consiglio, i gruppi non sono configurabili quali organi dei partiti e, pertanto, non sussiste in capo a questi ultimi una potestà direttamente vincolante nei confronti dei membri del gruppo di riferimento.
Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale è stato chiesto l'avviso della scrivente in ordine ad una problematica emersa nell'ambito del consiglio comunale di . afferente alla materia dei gruppi consiliari.
Nello specifico, è stata sottoposta alla scrivente la questione relativa alla ammissibilità della espulsione di un consigliere da parte del gruppo consiliare di appartenenza.
Un consigliere comunale ha rappresentato di essere stato estromesso dal proprio gruppo consiliare senza che tale esclusione gli fosse stata notificata formalmente, né comunicata per iscritto al Presidente del consiglio comunale. Lo stesso amministratore ha lamentato, inoltre, di essere stato esautorato dal ruolo di rappresentante del gruppo presso le commissioni consiliari permanenti, a seguito di una comunicazione fatta pervenire al Presidente del consiglio comunale dalla segreteria provinciale del proprio partito di appartenenza.
Come noto, la tematica del rapporto tra partiti politici e gruppi costituiti nell'ambito degli organi assembleari è argomento ampiamente dibattuto; in dottrina ed in giurisprudenza sono state elaborate suggestive e variegate definizioni circa la natura giuridica dei gruppi.
In linea generale si evidenzia preliminarmente che, come noto, il rapporto tra il candidato eletto ed il partito di appartenenza '.non esercita influenza giuridicamente rilevabile, attesa la mancanza di rapporto di mandato e la assoluta autonomia politica dei rappresentanti del consiglio comunale e degli organi collegiali in generale rispetto alla lista o partito che li ha candidati.' (Tar Puglia, sez. di Bari sentenza n. 506 del 2005)
Ne consegue che all'interno del consiglio i gruppi non sono configurabili quali organi dei partiti e, pertanto, non sembra sussistere in capo a questi ultimi una potestà direttamente vincolante sia per un membro del gruppo di riferimento, sia per gli organi assembleari dell'ente.
Al riguardo si richiama la sentenza n. 16240/2004 con la quale il T.A.R. per il Lazio ha precisato che i gruppi consiliari questi hanno una duplice natura; essi rappresentano, per un verso, la proiezione dei partiti all'interno delle assemblee, e, per altro verso, costituiscono parte dell'ordinamento assembleare, in quanto articolazioni interne di un organo istituzionale.
Nella citata pronuncia, si legge che '. è dunque possibile distinguere due piani di attività dei gruppi: uno, più strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo gruppo con il partito politico di riferimento, l'altro, gravitante nell'ambito pubblicistico, in relazione al quale i gruppi costituiscono strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie degli organi assembleari, contribuendo ad assicurare l'elaborazione di proposte e il confronto dialettico tra le diverse posizioni politiche e programmatiche (cfr. Cass. civ, SS.UU., 19 febbraio 2004, n. 3335; C.S., IV, 2 ottobre 1992, n. 932; Corte Cost. 12 aprile 1990, n. 187).'
Per quanto riguarda la questione in argomento si evidenzia che il nostro ordinamento '. si preoccupa di assicurare un metodo di organizzazione democratica dei gruppi (in linea con quanto previsto dall'art. 49 Cost. relativamente ai partiti politici), ma non intende in alcun modo condizionarne la vita e le dinamiche interne. In altre parole, il concreto funzionamento e la gestione dei gruppi (parlamentari, regionali, consiliari), diventano rilevanti per l'ordinamento solo quando questi ultimi interferiscano con lo svolgimento delle funzioni proprie delle assemblee.' (T.A.R. per il Lazio ul.cit)
L'art. 38, comma 2, del d.lgs.vo n. 267/2000, come noto, demanda al regolamento, 'nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto', la disciplina del funzionamento dei consigli; pertanto, le problematiche relative alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l'ente locale si è dotato.
Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale del Comune di ., è previsto che' Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso dalla lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della adozione della deliberazione di convalida degli eletti. La richiesta di passaggio da un gruppo ad un altro deve essere accettata dal Presidente del gruppo cui si chiede di aderire.'
Dalla lettura della disposizione si rileva una disciplina dettagliata per quanto riguarda il passaggio da un gruppo ad altro, con il presupposto indefettibile dell' accettazione da parte del presidente del gruppo cui il consigliere chiede di aderire.
Nell'ambito della suddetta fonte regolamentare, invece, non sembra potersi rinvenire una specifica normativa che preveda l'ipotesi della espulsione di un consigliere dal proprio gruppo di appartenenza originario.
Ciò posto, nel ribadire che la materia dei 'gruppi consiliari' è interamente demandata allo statuto ed al regolamento sul funzionamento del consiglio, si rappresenta che è in tale ambito che dovrebbero trovare adeguata soluzione le relative problematiche applicative, posto che, diversamente, sarebbero necessarie modifiche ed integrazioni a dette fonti di disciplina locale.
Spetta, infatti, alle decisioni del consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l'opportunità di indicare, con apposita modifica regolamentare, anche le ipotesi in argomento, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei gruppi e l'ordinato svolgimento delle funzioni proprie dell'assemblea consiliare.