Richiesta di convocazione del consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri. Ordine del giorno. Quesito.

Territorio e autonomie locali
29 Gennaio 2013
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Convocazione consiglio comunale. Il funzionamento dei consigli “… nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento” (art. 38 del d. lgs.vo n. 267/2000). Per quanto riguarda la verifica dell’ammissibilità delle questioni da trattare, una costante giurisprudenza ha stabilito che “… appartiene ai poteri “sovrani” dell’assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell’ordine del giorno non debba essere discusso - questione pregiudiziale -, ovvero se ne debba rinviare la discussione – questione sospensiva- (T.A.R. per la Puglia Sezione di Lecce, sentenza 4 febbraio 2004, n. 1022).

Testo 

Si fa riferimento ai quesiti posti a codesta prefettura dal sindaco di . relativi ad alcune problematiche sul funzionamento del consiglio comunale, con specifico riferimento alla richiesta di convocazione dell'organo assembleare da parte di un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 39, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000.
In primo luogo, in considerazione della reiterata richiesta da parte di un quinto dei consiglieri di convocazioni del consiglio su singole questioni, è stato chiesto quali siano i limiti del potere di verifica preventiva del consiglio sia sulla stessa convocazione, sia sull'ammissibilità delle questioni da trattare.
E' stato inoltre chiesto se sia possibile inserire nell'ordine del giorno della seduta, convocata ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d. lgs.vo n. 267/2000, ulteriori argomenti rispetto a quelli richiesti.
Infine si chiede se la richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri debba necessariamente contenere una 'proposta' al fine di consentire anche agli altri consiglieri di avere piena cognizione dei termini e delle finalità della discussione anche ai fini volitivi e decisori.
Al riguardo occorre preliminarmente evidenziare che se da un lato, come noto, il funzionamento dei consigli '. nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento' (art. 38 del d. lgs.vo n. 267/2000), dall'altro il legislatore ha riconosciuto ai consiglieri il diritto di iniziativa mediante la richiesta di convocazione del consiglio, tutelato con la previsione di un potere sostitutivo attribuito al prefetto dall'art. 39 del d.lgs.vo n. 267/2000.
Ciò premesso, il comune di . ha disciplinato la materia in oggetto all'art.30 del regolamento, ma, in relazione a quanto chiesto, bisogna altresì fare riferimento a quanto recato dall'art.11 dello stesso regolamento in ordine alla formazione dell'ordine del giorno delle riunioni del consiglio comunale.
In relazione al primo quesito, fermo restando i poteri del presidente del consiglio comunale come delineati dalla prevalente giurisprudenza citata dallo stesso comune, si rileva che l'art. 11 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale di . attribuisce alla conferenza dei capogruppo, presieduta dal presidente del consiglio comunale, il compito di predisporre l'ordine del giorno.
La citata disposizione regolamentare stabilisce, inoltre, che l'ordine del giorno definito dalla conferenza dei capogruppo è vincolante '. fatta salva la diversa decisione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza e su richiesta anche di un solo consigliere'..
Il legislatore, infatti, ha attribuito al regolamento dell'ente sia la determinazione delle modalità di convocazione del consiglio, sia quelle per la formazione dell'ordine del giorno.
Per quanto riguarda la verifica dell'ammissibilità delle questioni da trattare, una costante giurisprudenza ha stabilito che '. appartiene ai poteri 'sovrani' dell'assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell'ordine del giorno non debba essere discusso - questione pregiudiziale -, ovvero se ne debba rinviare la discussione – questione sospensiva- (T.A.R. per la Puglia Sezione di Lecce, sentenza 4 febbraio 2004, n. 1022).
Lo stesso giudice precisa che '. siano ammissibili solo quelle questioni pregiudiziali che impediscono la discussione dell'argomento . per ragioni interne e proprie della specifica procedura, con esclusione di questioni strumentalmente dirette a porre nel nulla la funzione del diritto di iniziativa ., ovvero . di procedimenti coinvolgenti l'attività assembleare che, in quanto definiti per tempi e fasi da precise norme di legge non siano suscettibili di essere derogate e, quindi, utilmente e legittimamente richiamabili a base di una questione pregiudiziale. Il che avviene quando, come nel caso, il procedimento tipizzato con legge, ha la funzione di tutela di interessi indisponibili ed estranei alla sovranità dell'Assemblea che si realizzano proprio attraverso il rispetto di fasi e modalità del procedimento stesso.' (T.A.R. per la Puglia ult.cit.)
Per quanto attiene la seconda questione, bisogna fare riferimento a quanto stabilito nel regolamento adottato dall'ente nell'ambito dell'autonomia attribuita dal legislatore in materia di funzionamento dei consigli.
Nel caso specifico l'art. 11 del regolamento del comune di . attribuisce alla conferenza dei Capogruppo la formazione dell'ordine del giorno: quest'ultimo, a seguito della richiesta da parte di un quinto dei consiglieri ai sensi del citato art. 39 del d.lgs.vo n. 267/2000, dovrà necessariamente contenere gli argomenti per i quali è stata richiesta la convocazione del consiglio. Si ritiene che, in assenza di disposizioni contrarie, lo stesso ordine del giorno potrà altresì riguardare le ulteriori questioni stabilite dalla conferenza dei capigruppo.
Per quanto concerne, infine, il contenuto della richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, ossia se debba essere necessariamente formulata una 'proposta . al fine di consentire anche agli altri consiglieri di aver piena cognizione dei termini e finalità della discussione anche ai fini volitivi e decisori.', si fa rilevare che l'art. 39, comma 2, del d.lgs.vo n. 267/2000, al riguardo, utilizza la generica espressione 'questioni richieste'.
Ciò posto, si evidenzia che, secondo un generale indirizzo giurisprudenziale, in tali ipotesi è sufficiente la sommaria e sintetica indicazione degli affari da trattare, purchè sussista la presenza di quegli essenziali elementi identificativi idonei ad evitare dubbi od incertezze sulle questioni poste. Per quanto riguarda la trattazione di proposte deliberative a contenuto dispositivo, ovviamente, è richiesta la iscrizione esplicita all'ordine del giorno del consiglio nell'osservanza delle garanzie procedurali di cui all'art 49 del d.lgs.vo n. 267/2000 e dell'obbligo della informazione preventiva dei membri del consiglio in ordine alle questioni sottoposte alla loro deliberazione.
Ciò premesso si rappresenta che spetta alle decisioni del consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare, inoltre, l'opportunità di indicare, con apposita modifica regolamentare, una disciplina di maggiore chiarezza e dettaglio nelle materie oggetto della questione prospettata, al fine di assicurare le garanzie previste dal legislatore alla minoranza e l'ordinato svolgimento delle funzioni proprie dell'assemblea consiliare.