Si chiede di conoscere se il termine di validità di tre anni, previsto per le graduatorie relative a concorsi indetti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, valga anche per le graduatorie riferite all’assunzione di personale a tempo dete

Territorio e autonomie locali
1 Febbraio 2013
Categoria 
15.02.04 Tempo determinato
Sintesi/Massima 

La previsione contenuta nel comma 5-ter dell’art. 35 del d.lgs n. 165/2001 e s.m.i. stabilisce che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. La disciplina che regola i rapporti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione è contenuta nell’art. 36 del citato D.L.gs n. 165/2001.

Testo 

OGGETTO: Validità delle graduatorie per assunzioni di personale a tempo determinato e modalità di utilizzazione. Quesito.

Si fa riferimento ad una e-mail con la quale una Amministrazione ha chiesto di conoscere se il termine di validità di tre anni, previsto per le graduatorie relative a concorsi indetti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, valga anche per le graduatorie riferite all'assunzione di personale a tempo determinato ed inoltre, quale siano le modalità da seguire per una corretta utilizzazione delle graduatorie medesime con riferimento all'ordine di assunzione.
Al riguardo, si fa presente che la previsione contenuta nel comma 5-ter dell'art. 35 del d.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che stabilisce che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, trova applicazione anche nel caso in cui la graduatoria sia riferita a procedure indette per assunzioni di personale a tempo determinato.
Per quanto attiene alle modalità di utilizzazione delle stesse, si precisa che la disciplina che regola i rapporti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione è contenuta nell'art. 36 del citato D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nel D.Lgs, n. 368/2001 come da ultimo modificato dalla legge 21.6.2012, n. 92. Per la disciplina della riassunzione del lavoratore a temine occorre fare riferimento, in particolare, all'art. 5 di quest'ultimo decreto legislativo; detto articolo prevede che il medesimo lavoratore, nell'ambito del triennio massimo consentito, possa essere assunto con più contratti di lavoro purchè gli stessi siano intervallati dai periodi temporali fissati dall'articolo in commento.