In linea di principio, si osserva che i mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti, sono ammissibili. Sono i singoli enti locali, nell’ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia.
Si fa riferimento alla nota sopra citata con la quale codesto Ente ha posto un quesito in ordine alle prerogative di un consigliere comunale il quale dopo essere fuoruscito dal gruppo di appartenenza non ha aderito ad alcun altro gruppo.
In particolare, è stato chiesto, alla luce del regolamento consiliare, quante volte e per quanto tempo il citato consigliere possa intervenire nel corso della seduta consiliare e se possa rendere, anche ai fini di una sua responsabilità, la dichiarazione di voto una volta terminata la discussione, diritto questo previsto dal regolamento per i capigruppo consiliari.
Al riguardo, si evidenzia che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (in particolare, art. 38, comma 3 – art. 39, comma 4 e art. 125 del d.lgs. n. 267/2000).
Nel caso di specie si osserva che l'articolo 12 dello statuto del Comune di .. al comma 3 prevede che 'ogni consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni', mentre al comma 5 stabilisce che 'i Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento'.
In linea di principio, si osserva che i mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti, sono ammissibili. Tuttavia, come detto, sono i singoli enti locali, nell'ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia.
Si osserva, comunque, che la disciplina dettata dallo statuto del Comune di . non appare esaustiva, in quanto la norma citata si limita a fornire indicazioni in merito solo alla formazione dei gruppi all'atto dell'insediamento nel consiglio comunale.
Il regolamento, così come riferito da codesta Amministrazione, prevede una disciplina più dettagliata, stabilendo, in particolare all'art. 8, che i gruppi sono formati da un numero minimo di tre consiglieri, derogabile solo nel caso in cui si tratti di consiglieri eletti nella medesima lista.
Pertanto, solo in tale ultima eventualità è ammessa la costituzione di gruppi unipersonali, tant'è, che, a mente del comma 6 del citato articolo 8, il consigliere che si distacchi dal gruppo originario e che non aderisca ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti al gruppo consiliare.
Per quanto riguarda degli interventi dei consiglieri nel corso delle sedute, si fa rilevare che il regolamento, nel disciplinare la facoltà di intervento, a volte fa riferimento al singolo consigliere come nell'art 55, comma 1, altre al gruppo consiliare, facendo supporre che colui che non appartiene a nessun gruppo, fattispecie indirettamente prevista, non possa intervenire nella discussione, come ad esempio nell'art. 53, commi 2 e 3.
In particolare, per le dichiarazioni di voto, una volta terminata la discussione, può intervenire, ai sensi dell'art. 55, comma 8, '. un solo consigliere per ogni gruppo .', formulazione che letteralmente escluderebbe la possibilità di esposizione della dichiarazione di voto da parte dei consiglieri che non appartengono ad alcun gruppo.
Il regolamento, pertanto, ha disciplinato gli interventi affidando maggiore spazio ai capi gruppo in quanto questi agiscono in qualità di portavoce dei consiglieri che fanno parte dei medesimi gruppi, e di converso non ha riconosciuto al consigliere che per sua scelta non faccia parte di alcun gruppo gli stessi spazi previsti per i capigruppo, potendo invero svolgere i propri interventi nelle medesime modalità riconosciute ai singoli consiglieri non capigruppo.
Ciò posto, nel ribadire che la materia dei 'gruppi consiliari' è interamente demandata allo statuto ed al regolamento sul funzionamento del consiglio, si rappresenta che è in tale ambito che dovrebbero trovare adeguata soluzione le relative problematiche applicative, posto che, diversamente, sarebbero necessarie modifiche ed integrazioni a dette fonti di disciplina locale.
Spetta, infatti, alle decisioni del consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l'opportunità di adottare apposite modifiche regolamentari che disciplinino anche le ipotesi in argomento,.