Il comune nell’anno 2011 non ha rispettato il patto di stabilità interno, nel 2012, risulta soggetto alle sanzioni previste dall’art. 31, comma 26 della legge 183/2011, tra cui il divieto assoluto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Tale divieto si estende anche alle società partecipate dal predetto comune. Anche la Corte dei Conti, pronunciandosi sulle possibilità assunzionali dei disabili ex lege 68/99, ha ritenuto che il divieto assunzionale, previsto per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, non possa essere esteso alle assunzioni che l’ente è tenuto ad effettuare, nell’ambito della rispettiva quota di riserva, al fine di ottemperare agli obblighi di cui alla citata legge 68/99.
OGGETTO: Personale addetto al centralino aziendale.
Una Prefettura ha chiesto il parere di questo Ministero in ordine al quesito trasmesso da una azienda concernente la possibilità di procedere all'assunzione di un centralinista non vedente, tenuto conto del formale divieto ad assumere formulato da un Comune in qualità di azionista di maggioranza soggetto ai vincoli derivanti dalla dichiarazione di dissesto.
Al riguardo, si rammenta, preliminarmente, che poiché il Comune nell'anno 2011 non ha rispettato il patto di stabilità interno, nel 2012, risulta soggetto alle sanzioni previste dall'art. 31, comma 26 della legge 183/2011, confermativo di quanto disposto dall'art. 7, comma 2 del Dlgs 149/2011, tra cui il divieto assoluto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Tale divieto assunzionale, in virtù del disposto di cui all'art. 18, comma 2 bis, della legge 133/2008 e s.m.i., si estende anche alle società partecipate dal predetto Comune.
Conseguentemente, l'Azienda non può procedere a nuove assunzioni. Tuttavia, relativamente alla specifica possibilità assunzionale di un centralinista non vedente giova evidenziare che per detta tipologia di personale la legge 113/1985 prevede il collocamento obbligatorio. In particolare l'art. 3 della medesima legge, nel fissare gli obblighi cui sono tenuti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, precisa che: i centralini telefonici, in relazione ai quali si applicano le disposizioni della legge, sono quelli per i quali le norme tecniche prevedono l'impiego di uno o più posti–operatore; i datori di lavoro pubblici sono tenuti, anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di un centralino telefonico, un soggetto privo di vista iscritto all'albo professionale di cui all'art. 1 della stessa legge; qualora il centralino telefonico, in funzione presso i datori di lavoro anche pubblici, abbia più di un posto di lavoro, il 51% dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista.
Stante la richiamata normativa speciale, ai fini dell'obbligo assunzionale prescritto dal comma 1 del citato art. 3, occorre che venga verificata l'esistenza delle caratteristiche tecniche del centralino telefonico (cfr. circolare dell'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 88/1986) nonché l'esistenza di un posto di lavoro che sia destinato allo svolgimento delle specifiche mansioni di centralinista.
In presenza delle predette condizioni, come anche sostenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 17466 del 30.4.2012, il datore di lavoro pubblico è obbligato ad assumere il personale di cui trattasi. Tale obbligo, secondo l'orientamento di detto Dipartimento, non si ravvisa, invece, nel caso di utilizzo di apparecchiatura telefonica automatica, che determina il venir meno del relativo profilo professionale nella dotazione organica e del connesso fabbisogno.
Per completezza di informazione, si rappresenta che anche la Corte dei conti, sez Lombardia, con parere n. 168/2012, pronunciandosi sulle possibilità assunzionali dei disabili ex lege 68/99 (problematica speculare a quella in esame), ha ritenuto che il divieto assunzionale, previsto per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, non possa essere esteso alle assunzioni che l'ente è tenuto ad effettuare, nell'ambito della rispettiva quota di riserva, al fine di ottemperare agli obblighi di cui alla citata legge 68/99 ( cfr. anche Corte dei Conti , ss.rr., regione Sicilia n. 49/2011).