Gruppi consiliari formati da un unico componente. I mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti sono ammissibili secondo il principio del “divieto del mandato imperativo” di cui all’art. 67 Cost (vedi T.A.R. Lazio, sentenza n. 649/2004). Sono i singoli enti locali, nell’ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia e le relative problematiche dovrebbero trovare adeguata soluzione nella specifica disciplina di cui l’ente stesso si è dotato.
Si fa riferimento alla nota allegata con la quale il Sindaco del comune di . ha formulato un quesito in materia di costituzione dei gruppi consiliari.
E' stato chiesto, in particolare, se, a termini della locale normativa recante la disciplina del funzionamento del consiglio comunale, sia consentita la possibilità per un consigliere, dissociatosi dal gruppo di appartenenza originario, di costituire un nuovo gruppo consiliare composto da un unico consigliere.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che la materia dei gruppi consiliari è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta espressamente agli stessi dall'art. 38, comma 3, del T.U.E.L. n. 267/2000.
In linea di principio, si osserva, comunque, che sono ammissibili i mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti.
Tali mutamenti, come noto, sono ammissibili secondo un principio fondamentale del nostro ordinamento, confermato dalla giurisprudenza (vedi T.A.R. Lazio, sentenza n. 649/2004) per il quale non è configurabile alcun obbligo giuridico che vincoli l'eletto al proprio partito ovvero ai propri elettori, sicchè 'nulla impedisce che, nel corso della consiliatura, uno o più consiglieri abbandonino la coalizione d'origine e transitino in altra coalizione'.
Sono i singoli enti locali, nell'ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia e le relative problematiche dovrebbero trovare adeguata soluzione nella specifica disciplina di cui l'ente stesso si è dotato.
Con riferimento alla questione segnalata, si rappresenta che, dall'esame della normativa tanto statutaria che regolamentare dell'ente, non si ravvisano disposizioni che prescrivano un numero minimo di consiglieri per la costituzione di nuovi gruppi consiliari.
Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del regolamento del consiglio comunale è previsto che 'Nel caso in cui una lista abbia avuto eletto un solo Consigliere, allo stesso sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza di un gruppo consiliare'.
Il fatto che tale disposizione preveda espressamente la possibilità per il consigliere unico eletto nell'ambito di una lista di costituire un gruppo uni personale non sembra preclusiva del riconoscimento di tale opzione anche al consigliere dissociatosi, in corso di consiliatura, dal gruppo di riferimento originario.
Il successivo comma 4 dell'art. 14 citato dispone che 'Il Consigliere che vuole dissociarsi dal proprio gruppo o non intende appartenere ad un gruppo già costituito può aderire ad un gruppo indipendente o misto o di nuova formazione'.
Ad avviso della scrivente, la problematica esegetica segnalata circa la formulazione letterale della disposizione da ultimo citata andrebbe risolta nel senso di consentire anche al consigliere fuoriuscito da un gruppo consiliare la possibilità di costituire un gruppo, anche unipersonale, 'di nuova formazione' .
Nel rappresentare che soltanto il Consiglio comunale, nella sua autonomia e in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari di cui l'ente è dotato, si fa rilevare che l'art. 16, comma 2, del regolamento del consiglio comunale di . attribuisce alla conferenza dei capigruppo la competenza a proporre soluzioni ai problemi relativi all'interpretazione ed applicazione del regolamento stesso.
Si prega di voler partecipare il contenuto della presente al comune interessato.