INCOMPATIBILITA' EX ART. 63 COMMA 1 N. 4 D.LGS 267/2000

Territorio e autonomie locali
12 Febbraio 2013
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

SUSSISTE CAUSA DI INCOMPATIBILITA' PER LITE PENDENTE DI UN AMMINISTRATORE CON IL PROPRIO ENTE.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 12 febbraio 2013

OGGETTO: sussistenza di una causa di incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 267/2000 e promozione azione popolare.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta Prefettura ha trasmesso un quesito - pervenuto privo di allegati - in ordine alla sussistenza di una causa d'incompatibilità per litispendenza, nei confronti del sindaco del comune di ..., sig. ......, eletto nelle consultazioni del 15 e 16 maggio 2011, nei confronti del quale, dopo la convalida degli eletti, la minoranza ha richiesto l'attivazione della procedura di contestazione di detta causa d'incompatibilità, ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. n. 267/2000.
A seguito di specifico invito di codesta Prefettura, il consiglio comunale si è infine riunito il 30 novembre 2011 e ha deliberato ritenendo la questione superata dagli atti di rinuncia posti in essere dall'interessato ed accettati da parte della giunta.
Si osserva, in punto di diritto, che l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 individua le cause ostative all'espletamento del mandato elettivo. In particolare l'articolo 63, comma 1, n. 4, del decreto legislativo 267/2000 dispone che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale colui che ha lite pendente in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente con il comune o la provincia.
La Corte di Cassazione con giurisprudenza costante ha evidenziato che per la sussistenza della predetta causa di limitazione all'espletamento del mandato elettivo è necessario far riferimento al concetto tecnico di parte in senso processuale.
Le parti del processo, anche in assenza di una espressa definizione legislativa, sono univocamente individuate, in dottrina e in giurisprudenza, in quei soggetti, i quali, a seguito del compimento di determinati atti processuali (proposizione della domanda, costituzione nel processo), assumono la qualità e la conseguente titolarità di una serie di poteri e facoltà processuali.
La Suprema Corte ha precisato che il concetto di 'parte' del giudizio ha portata essenzialmente processuale e non è quindi riferibile alla diversa figura del 'soggetto interessato all'esito della lite per le ricadute patrimoniali che possano derivargliene'.
Il predetto concetto, pertanto, non può essere esteso a tutti coloro che potrebbero trarre vantaggio da una pronuncia giurisdizionale, in quanto si aprirebbe il varco ad una compressione ingiustificata del diritto costituzionalmente garantito di ricoprire una carica amministrativa.
Tale orientamento, volto a salvaguardare il più generale principio della tassatività delle ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità è confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I, 19.5.2001, n. 6880; Corte Cost., sent. 240/2008).
Ancora in punto di diritto, si osserva che l'art. 69 del d. lgs. n. 267/2000, in conformità al principio generale che ogni organo collegiale deliberi innanzitutto sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, attribuisce al consiglio comunale, che ne è responsabile, l'esame delle cause ostative all'espletamento del mandato secondo la procedura dettata dallo stesso art. 69, che garantisce comunque il corretto contraddittorio tra organo e amministratori, assicurando a questi ultimi l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa d'incompatibilità contestata.
Quanto alle valutazioni richieste sul merito della vicenda, si segnala che, avendo già deliberato il consiglio comunale in ordine alla causa d'incompatibilità di cui si discute, si ritiene che il parere richiesto, implicando un giudizio sulla legittimità degli atti adottati – peraltro non pervenuti - e dei comportamenti tenuti, esuli dall'ambito delle competenze di questa Amministrazione nei rapporti con gli enti locali.
L'attività consultiva a favore di tali enti, per sua natura, deve precedere l'adozione degli atti, traducendosi altrimenti in una verifica che è operabile soltanto dai competenti organi giurisdizionali in presenza dei prescritti requisiti sostanziali e procedurali, su iniziativa prevalente dei controinteressati.
Ad ogni buon conto, a fronte delle considerazioni sopra svolte e preso atto della posizione già espressa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si ritiene che un'attivazione da parte della Prefettura dell'azione popolare dall'esito aleatorio potrebbe esporre l'Amministrazione ad una eventuale soccombenza, fermo restando le prerogative dei consiglieri controinteressati al promovimento del giudizio.