Per il personale dipendente da una pubblica amministrazione vige il principio di amnicomprensività del trattamento economico. L’art. 2 del Dlgs 165/2011 nello stabilire che i contratti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente, dispone che l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire eslcusivamente mediante contratti collettivi. Detti contratti ai sensi dell’art. 45 Dlgs 165/2001, stabiliscono il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dipendenti.
OGGETTO: richiesta parere in merito alla procedura di attribuzione di incentivi al personale in servizio presso la Stazione appaltante di una provincia.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale una Prefettura ha trasmesso il quesito posto da una Provincia concernente la possibilità di riconoscere incentivi economici aggiuntivi a favore del proprio personale che presta servizio presso la Stazione Unica Appaltante, istituita per la gestione associata degli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 33, comma 3 del Dlgs 163/2006.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che per il personale dipendente da una pubblica amministrazione vige il principio di omnicomprensività del trattamento economico. Infatti, l'art. 2 del Dlgs 165/2011 nello stabilire che i contratti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente, dispone che l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi. Detti contratti, ai sensi dell'art. 45 del citato Dlgs 165/2001, stabiliscono il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dipendenti. Il trattamento accessorio, secondo quanto indicato dal medesimo è collegato alla perfomance individuale nonché alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione. Per espressa previsione dello stesso art. 45 i dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
Ciò posto, si rileva che ai dipendenti che prestano servizio presso la stazione unica appaltante non può che essere attribuito il trattamento economico accessorio stabilito e regolamentato dal contratto integrativo della Provincia di Crotone, unitamente a quello stabilito per gli altri dipendenti. Infatti, l'art. 17 del CCNL 1.4.1999 nel disciplinare l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività individua gli istituti per i quali è possibile procedere al riconoscimento e all'erogazione dei compensi o incentivi che possono essere attribuiti al personale al fine di remunerare particolari e specifiche attività dallo stesso svolte. In tale ambito, pertanto, dovrà trovare allocazione il trattamento economico accessorio del personale adibito alla citata Stazione unica appaltante, non essendo possibile procedere alla corresponsione di compensi aggiuntivi determinati autonomamente dal contratto integrativo che si pongano al di fuori degli istituti generali previsti dal richiamato art. 17, tenuto conto, peraltro, che non vi è una norma che stabilisce, nell'ipotesi di cui trattasi, una specifica deroga al suddetto principio di omnicomprensività del trattamento economico. Resta inteso che è sempre possibile l'attribuzione del compenso per il lavoro straordinario nei limiti delle risorse disponibili presso l'ente, ai sensi dell'art. 14 del succitato CCNL 1.4.1999.
Si soggiunge, infine, che relativamente alle risorse da destinare al trattamento accessorio dovrà essere rispettato il disposto di cui all'art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010, il quale, com'è noto, dispone che fino al 31.12.2013 l'ammontare complessivo di dette risorse non può essere superiore a quello relativo all'anno 2010, e deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.