L'iter deliberativo di approvazione dello statuto e delle sue modifiche comporta che in sede di prima votazione la delibera sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ivi compreso il sindaco, che è componente del consiglio comunale ai sensi dell'art. 37 del citato testo unico
Ove tale quorum non venga raggiunto, si apre un’ulteriore fase procedimentale per la quale lo statuto è approvato “se ottiene per due volte il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati”.
Le due votazioni per le quali la legge richiede la maggioranza assoluta, da tenersi entro trenta giorni, termine che dalla lettura della norma appare ordinatorio, possono anche non essere consecutive, ma intervallate da una o più votazioni infruttuose. Qualora l’ente, nella propria autonomia normativa non abbia fornito indicazioni in merito alla regola da applicarsi in tutti i casi in cui il computo dei consiglieri necessario a vari fini assommi ad una cifra decimale, possa trovare applicazione il criterio dell’arrotondamento aritmetico
Si fa riferimento alla allegata nota con la quale il Comune di . ha formulato alcuni quesiti concernenti la disciplina prevista dall'art. 6, comma 4, del dlgs 267/2000 per la approvazione delle modifiche allo statuto comunale.
In particolare, si chiede se il sindaco debba essere computato a fini del quorum strutturale del consiglio comunale per l'approvazione delle modifiche dello statuto comunale.
Premesso che non si riscontrano sul punto univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. T.A.R. Puglia sent.1301/2004, T.A.R. Lazio, sez. II ter, sentenza n. 497/2011 e T.A.R. Lombardia sentenza n.1604/2011), si osserva che l'art. 6, comma 4 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 dispone che 'gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati . le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie'.
La normativa in esame ha previsto un -procedimento aggravato" per l'approvazione delle norme statutarie, nonché delle relative modifiche, sia disponendo che, in caso di mancata approvazione dei due terzi dell'assemblea si debba ripetere la votazione entro 30 giorni, sia prescrivendo che lo statuto sia approvato se ottiene per due volte - in sedute successive - il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio.
L'approvazione dello statuto, pertanto, attesa la natura di atto normativo "fondamentale" sua propria, comporta che su di esso converga il più elevato numero di consensi attraverso un'ampia discussione e comparazione d'interessi da parte della maggioranza e dell'opposizione consiliare.
Tale particolare esigenza ha determinato, conseguentemente, la previsione di maggioranze speciali disponendo che i quorum, rispettivamente della prima e delle altre votazioni, siano ragguagliati ai due terzi o alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Pertanto, l'iter deliberativo di approvazione dello statuto e delle sue modifiche comporta che in sede di prima votazione la delibera sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ivi compreso il sindaco, che è componente del consiglio comunale ai sensi dell'art. 37 del citato testo unico.
Si osserva, infatti, che nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula 'senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia ".
Tanto premesso, il computo dei due terzi dei consiglieri assegnati per l'adozione delle modifiche statutarie del comune in oggetto assomma a 14 consiglieri.
Ove tale quorum non venga raggiunto, si apre un'ulteriore fase procedimentale per la quale lo statuto è approvato 'se ottiene per due volte il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati'.
Le due votazioni per le quali la legge richiede la maggioranza assoluta, da tenersi entro trenta giorni, termine che dalla lettura della norma appare ordinatorio, possono anche non essere consecutive, ma intervallate da una o più votazioni infruttuose.
Si precisa che, nell'ipotesi in cui lo statuto non sia approvato alla prima votazione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, è sempre necessario procedere alle previste ulteriori due votazioni a 'maggioranza assoluta', con la conseguenza che, complessivamente, le votazioni assommeranno al numero di tre.
E' stato chiesto, infine, l'avviso della scrivente in merito al criterio da adottare qualora il computo dei due terzi dei consiglieri, richiesto per l'approvazione delle norme statutarie, assommi ad una cifra decimale.
In proposito, si conferma che secondo la linea interpretativa ritenuta preferibile dalla scrivente, qualora l'ente, nella propria autonomia normativa non abbia fornito indicazioni in merito alla regola da applicarsi in tutti i casi in cui il computo dei consiglieri necessario a vari fini assommi ad una cifra decimale, possa trovare applicazione il criterio dell'arrotondamento aritmetico che ha, di per sé, carattere oggettivo e risulta indicato in varie norme di diritto positivo, come ad esempio, l'art. 47, comma 1, del dlgs n. 267/2000.
Detto criterio implica, com'è noto, che in caso di cifra decimale uguale o inferiore a 50, l'arrotondamento debba essere effettuato per difetto, mentre nel caso in cui essa sia superiore a 50 si procederà ad arrotondamento per eccesso.
Si prega di voler partecipare il contenuto della presente all'ente locale interessato.