I responsabili dell’area tecnica e finanziaria di un comune hanno sollecitato la risposta ad un quesito concernente la possibilità di procedere alla trasformazione di un posto di cat. C1 a tempo indeterminato, resosi libero a seguito di una cessazione

Territorio e autonomie locali
22 Novembre 2012
Categoria 
15.02.03 Tempo parziale
Sintesi/Massima 

L’assunzione di personale anche a tempo parziale, da parte di codesto ente fino al 31.12.2012, dovrà avvenire nel rispetto della disciplina contenuta nel citato comma 562 (cessazioni relative all’anno 2008) sempreché l’incidenza delle spese di personale su quelle correnti non sia superiore al 50%). A decorrere dal 1.1.2013, anno in cui anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 ab. Saranno soggetti al patto di stabilità, la normativa assunzionale cui fare riferimento sarà quella contenuta ai commi 557, 557-bis, 557-ter dell’art. 1 della legge 296/2006 e s.m.i. e nell’art. 76, comma 7 della legge 133/2008 e s.m.i..

Testo 

OGGETTO: trasformazione di un posto di cat. C da tempo pieno a tempo parziale.

Con una nota i responsabili dell'area tecnica e finanziaria di codesto Comune hanno sollecitato la risposta al quesito posto con una nota concernente la possibilità di procedere alla trasformazione di un posto di cat. C1 a tempo pieno e indeterminato, resosi libero a seguito di una cessazione avvenuta nel 2009, in due posti della medesima categoria a tempo parziale al 50%, tenuto conto che la Giunta ha emanato direttive per la copertura di n. 4 posti part-time al 50% di agenti di polizia municipale, nel rispetto della normativa vigente. All'uopo è stato chiesto di conoscere se per l'instaurazione dei rapporti a tempo parziale debba essere obbligatoriamente rispettato il limite percentuale previsto dall'art. 4 comma 2 del CCNL 14.9.2000; se la copertura del personale cessato sia da intendersi in senso finanziario o come limite numerico corrispondente alla persona fisica cessata; se risulta superato per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno il limite del 20% della spesa dei cessati nell'anno precedente di cui all'art. 14, comma 9, della legge 122/2010.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che la predetta nota non risulta essere mai pervenuta a questa Direzione Centrale.
Ciò posto, relativamente al primo quesito si rileva che il citato art. 4, comma 2, prevede espressamente che il numero di rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria. Detto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità. Il successivo comma 11 del medesimo articolo dispone inoltre, che, in presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede decentrata, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10% massimo.
Dal combinato disposto delle due disposizioni si evince che il predetto limite del 25% non può essere superato, a meno che ricorrano le condizioni previste dal richiamato comma 11.
Per quanto attiene al secondo quesito si rappresenta, in via generale, che, ai sensi dell'art. 89 del Dlgs 267/2000, rientra nella potestà autoorganizzatoria di cui gode l'ente locale procedere alla rideterminazione o modifica della propria pianta organica, ivi compresa la trasformazione di posti, in presenza di nuove esigenze di gestione del personale ed al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti da svolgere, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio. Conseguentemente si ritiene che codesto Ente potrebbe procedere alla trasformazione del posto di cat. C1, resosi vacante per cessazione nel 2009, in due nuovi posti part-time al 50%, equivalenti ad un posto a tempo pieno.
Relativamente all'ultima questione si rappresenta che sull'applicabilità o meno ai comuni non soggetti al patto di stabilità dell'art. 14, comma 9 della legge 122/2010 è intervenuta la Corte dei Conti che, con delibera delle sezioni riunite n. 3/contr/2011 del 25.1.2011, ha ritenuto che 'per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno permane la specifica disciplina dell'art. 1 comma 562 della legge 296/2006, ivi compreso il peculiare vincolo assunzionale, per cui la novella recata dall'art. 14, comma 9 del DL78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 si applica limitatamente al generale vincolo relativo all'incidenza delle spese di personale su quelle correnti'.
Fermo quanto sopra esposto, si ritiene, che l'assunzione di personale, anche a tempo parziale, da parte di Codesto ente, fino al 31.12.2012, dovrà avvenire nel rispetto della disciplina contenuta nel citato comma 562 (cessazioni relative all'anno precedente o precedenti, limite di spesa riferito all'anno 2008), semprechè l'incidenza delle spese di personale su quelle correnti non sia superiore al 50%.
Ad ogni buon conto si soggiunge che a decorrere dal 1.1.2013, anno in cui anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 ab. saranno soggetti al patto di stabilità, la normativa assunzionale cui fare riferimento sarà quella contenuta ai commi 557, 557-bis., 557-ter dell'art. 1 della legge 296/2006 e s.m.i., e all'art. 76, comma 7 della legge 133/2008 e s.m.i.