Mancato rispetto del patto di stabilità interno. Possibilità organizzative.Un comune nel rappresentare che la struttura comunale consta di soli due dirigenti e di talune posizioni organizzative e che dal 1.1.2013 si è verificata la cessazione del dirig

Territorio e autonomie locali
11 Gennaio 2013
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

L’art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 e s.m.i. prevede espressamente il divieto per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. La norma è chiara nel disporre il divieto assoluto e omnicomprensivo di procedure a nuove assunzioni. La soluzione della problematica evidenziata potrebbe essere ricercata nell’attuazione della mobilità operata tra enti ugualmente sottoposti al patto di stabilità.

Testo 

OGGETTO: mancato rispetto del patto di stabilità interno. Possibilità organizzative.

Con una nota un comune, nel rappresentare la particolare situazione in cui versa l'ente, la cui struttura comunale consta di soli due dirigenti e di talune posizioni organizzative e che dal 1.1.2013 si è verificata la cessazione del dirigente dell'Ufficio finanziario, ha chiesto di conoscere se, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2012, sia possibile fare ricorso all'utilizzazione di personale di altro comune mediante la stipulazione di una convenzione ex art. 30 del Dlgs 267/2000 per un periodo di tempo predeterminato e garantendo, comunque, la diminuzione della spesa di personale.
Al riguardo si fa presente che, com'è noto, l'art. 76, comma 4, del D.L.112/2008 convertito dalla legge 133/2008 e s.m.i. prevede espressamente il divieto, per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione.
La norma è chiara nel disporre il divieto assoluto e omnicomprensivo di procedere a nuove assunzioni. In virtù di ciò la giurisprudenza contabile ( cfr. Corte dei Conti, sez. Veneto n. 37/2010) ha ritenuto assimilabile ad una nuova assunzione anche l'utilizzazione del personale mediante convenzione.
Ciò posto, si fa presente che una soluzione alla problematica evidenziata potrebbe essere ricercata nell'attuazione della mobilità operata tra enti ugualmente sottoposti al patto di stabilità, mobilità che però, come rilevato anche dal ministero dell'Economia e Finanze, potrà avvenire solo 'per compensazione', ipotesi questa che si verifica quando due enti si scambiano dipendenti con il medesimo profilo professionale e retributivo.