Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Richiamando alcune pronunce della Corte dei Conti sugli effetti prenotativi delle assunzioni, se contenute nella programmazione triennale, ha chiesto se sia corretta la tesi sostenuta dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria secondo la quale le assunzioni in questione possono effettuarsi solo a condizione che si verifichino almeno due cessazioni nell’anno, ex art. 1 comma 118 della legge 13.12.2010, n. 220. Si ritiene quindi che codesta Amministrazione nel corrente anno possa procedere all’assunzione di 1 sola unità di personale, a fronte di 1 cessazione nell’anno 2013.
NO AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI CHE SEGUITANO AD ESERCITARE LA LIBERA PROFESSIONE.
NON SUSSISTE CAUSA DI INCOMPATIBILITA' IN QUANTO DEBITRICE DELL'ENTE E' UNA PERSONA GIURIDICA AUTONOMA E DISTINTA DAL SOCIO, CHE RIVESTE LA CARICA DI SINDACO.
Disciplina dimissioni assessore. Come noto, non avendo il legislatore statale dettato una specifica disciplina in ordine alle modalità e l’operatività delle dimissioni dell’assessore, occorre far riferimento alle previsioni eventualmente recate dalle fonti di autonomia locale.
“Larghe intese” locali. Mutamento compagine di governo dell’ente rispetto al risultato scaturito dalle elezioni amministrative.
Il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall’articolo 67 della Costituzione, pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l’esercizio del mandato ricevuto dagli elettori - pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica - con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l’appartenenza dell’eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza.
L'INOSSERVANZA DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLE MISURE SANZIONATORIE DI CUI ALL'ART. 227 DEL DECR LEGISL. 267/2000 CON IL RICORSO ALLA PROCEDURA DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART 141 TUOEL, RELATIVA ALLA MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO.
Commissioni consiliari. Dimissioni di componenti. Le commissioni consiliari sono organi strumentali dei consigli ed, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell’organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita. A fronte delI’ oggettiva impossibilità di insediare validamente la commissione a causa della indisponibilità manifestata dai consiglieri di minoranza, la situazione di fatto verificatasi è tale da giustificare, in ragione del principio della continuità amministrativa, il riespandersi della competenza piena del consiglio comunale in ordine all’adeguamento dello statuto e del Regolamento per il funzionamento del consiglio.
Non sussiste la causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 63 nei confronti del suddetto amministratore, considerato che lo stesso ha dichiarato di aver ceduto la sua quota di partecipazione al capitale sociale della predetta società e che nessun contratto di affidamento a titolo oneroso è stato finora sottoscritto tra il comune e la società stessa e non si configurano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico recate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
L'AMMINISTRATORE HA USUFRUITO DEI PERMESSI DI CUI AI COMMI 1 E 3 E PUO' USUFRUITE DI QUELLI PREVISTI AL COMMA 4 DELL'ART. 79TUOEL.- COME PREVISTO DALL'ART 80 I PERMESSI IN ARGOMENTO SONO RETRIBUITI DAL DATORE DI LAVORO PER LE ORE O GIORNATE DI EFFETTIVA ASSENZA DEL LAVORATORE DAL POSTO DI LAVORO.
NON SUSSISTE CAUSA DI INCOMPATIBILITA' IN QUANTO DEBITRICE DELL'ENTE E' UNA PERSONA GIURIDICA AUTONOMA E DISTINTA DAL SOCIO LIQUIDATORE, CHE RIVESTE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.
Al revisore dimissionario sono dovute le competenze, determinate a norma delle disposizioni vigenti, per tutto il periodo di durata dell'incarico salvo accertamento di gravi e persistenti mancanze. Le dimissioni non richiedono la presa d'atto del Consiglio o di altri organi dell'ente
Si fa presente che con le modifiche apportate all’art. 36 del D.Lgs n. 165/2001 è stato stabilito che anche per le assunzioni a tempo determinato vengano utilizzate graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo determinato, per prevenire fenomeni di precariato. La circolare n. 5/2013 emanata dal Dipartimento Funzione Pubblica chiarisce al punto 2 che le graduatorie vigenti relative a procedure concorsuali a tempo determinato possono essere utilizzate solo a favore dei vincitori. Emerge quindi l’impossibilità per questa Amministrazione di procedere all’indizione di una nuova procedura concorsuale disponendo di una graduatoria vigente relativa alla medesima qualificazione professionale del personale che si intende assumere.
Si ritiene che il dipendente potrà chiedere l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni rispettando il limite temporale secondo le condizioni sopra evidenziate, tale richiesta dovrà essere rivolta al dirigente preposto all’Ufficio del personale, che curerà i successivi adempimenti.
La nomina dell'organo di revisione dei Consorzi non è soggetta alle nuove modalità di scelta tramite estrazione dei nominativi dall'elenco ma è disciplinata dai rispettivi statuti e convenzioni
PER QUANTO ATTIENE ALLA MODALITA' DI CALCOLO DELL'INDENNITA' DI FINE MANDATO, L'EMOLUMENTO DEVE ESSERE COMMISURATO ALL'INDENNITA' EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTA, PER CIASCUN ANNO DI MANDATO.
LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAI DUE QUINTI DEI CONSIGLIERI COME PRESCRITTO DALL'ART. 52 TIOEL E DEVE ESSERE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI DIECI GIORNI E NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE, QUINDI ENTRO UN ARCO DI TEMPO LIMITATO.
SE UN PROFESSIONISTA HA PARTE IN UN SERVIZIO AL QUALE IL COMUNE E' INTERESSATO, LO STESSO NON E' IDONEO SECONDO LA PREVISIONE TIPICA DEL LEGISLATORE AD ADEMPIERE IMPARZIALMENTE I DOVERI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA CARICA ELETTIVA. SIAMO NELL'IPOTESI PREVISTA DALL'ART. 63 COMMA 1, N.2 TUOEL. LE VALUTAZIONI DELL'EVENTUALE SUSSISTENZA DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' E' RIMESSA AL CONSIGLIO COMUNALE. ONERE DEL'AMMINISTRAZIONE LOCALE DI VERIFICARE LA CORRETTEZZA DELL'AFFIDAMENTO E LA CONGRUITA' DELL'INCARICO PROGETTUALE.
L’art. 38, comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 demanda al regolamento, “nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, la disciplina del funzionamento dei consigli; pertanto, le problematiche relative alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l’ente locale si è dotato.
Non si possono costituire nuovi gruppi formati da un unico componente se, ai sensi del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, è previsto che un nuovo gruppo debba avere un numero minimo di componenti superiore ad uno.
I soggetti già iscritti nell'elenco dei revisori sono tenuti a comprovare il permanere dei requisiti, a pena di cancellazione dall'elenco, secondo modalità e termini fissati con apposito avviso
PER GLI AMM.RI LOCALI CHE CHE NON SIANO LAVORATORI DIPENDENTI (AUTONOMI) PREVEDE L'AMMINISTRAZIONE LOCALE AL PAGAMENTO DI UNA CIFRA FORFETTARIA VERSATA PER QUOTE MENSILI. - E' VENUTA MENO LA FACOLTA' DI INCREMENTO DELLA MISURA DELLA INDENNITA' A SEGUITO DELL'AENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 266/2005.