Non sussiste la causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 63 nei confronti del suddetto amministratore, considerato che lo stesso ha dichiarato di aver ceduto la sua quota di partecipazione al capitale sociale della predetta società e che nessun contratto di affidamento a titolo oneroso è stato finora sottoscritto tra il comune e la società stessa e non si configurano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico recate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Prot. n.15900/TU/63 Roma, 1° aprile 2014
ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
OGGETTO: Comune di . Incompatibilità assessore esterno. Richiesta parere.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale viene posto un quesito in merito alla sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità nei confronti di un assessore esterno del comune di che, al contempo, è amministratore unico di una società a responsabilità limitata la quale risulterebbe concessionaria, a titolo oneroso, del diritto di superficie di lastrici solari di proprietà comunale.
La fattispecie rappresentata va esaminata in ragione della statuizione recata dall'art. 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che stabilisce che non può ricoprire cariche elettive locali colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento abbia parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune.
Al riguardo, codesta prefettura ritiene non sussistente la causa di incompatibilità ai sensi del citato art. 63 nei confronti del suddetto amministratore, considerato che lo stesso ha dichiarato di aver ceduto la sua quota di partecipazione al capitale sociale della predetta società e che nessun contratto di affidamento a titolo oneroso è stato finora sottoscritto tra il comune e la società stessa.
Ciò posto, esaminata la documentazione pervenuta, nel condividere le osservazioni formulate da codesto Ufficio territoriale, si ritiene che la posizione dell'amministratore in parola non appare riconducibile alla causa ostativa di cui al citato art. 63 T.U.O.E.L..
Parimenti, nella fattispecie rappresentata, non si configurano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico recate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.