L'INOSSERVANZA DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLE MISURE SANZIONATORIE DI CUI ALL'ART. 227 DEL DECR LEGISL. 267/2000 CON IL RICORSO ALLA PROCEDURA DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART 141 TUOEL, RELATIVA ALLA MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO.
Class. 159./. Roma, 7 aprile 2014
Oggetto: Comune di .... – dissesto finanziario – rendiconto 2012 e bilancio di previsione 2013. Richiesta parere attivazione interventi sostitutivi.
Si fa riferimento alla nota n. 16420 in data 1 aprile c.a., con la quale viene chiesto il parere di questo Dipartimento in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale di ..., ai sensi dell'art. 141 del TUOEL, a seguito della mancata approvazione del rendiconto di gestione 2012 e del bilancio 2013.
In ordine agli aspetti procedurali relativi alla mancata adozione del rendiconto nei termini di legge non si è ancora formato un definitivo orientamento giurisprudenziale che possa indirizzare l'operato dell'Amministrazione. Pur tuttavia, in relazione ad alcune pronunce relative a fattispecie inerenti adempimenti di natura finanziario contabile, si ritiene di dover rappresentare quanto segue.
Come è noto, l'inosservanza del termine per l'approvazione del rendiconto di gestione comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 227 del decreto legislativo n. 267/2000, con il ricorso alla procedura di cui al comma 2 dell'art. 141, relativa alla mancata approvazione del bilancio.
Su tale materia è intervenuto il decreto legge n. 13/2002, convertito, con modificazioni dalla legge n. 75/2002 che ha attribuito al prefetto, in via transitoria, il controllo formale sugli atti contabili, in sostituzione dell'organo regionale di controllo, ai fini dell'eventuale intervento sostitutivo.
Il potere del prefetto, subordinato all'assenza di specifiche disposizioni statutarie, è stato prorogato con provvedimenti successivi, emanati annualmente.
La procedura in questione prevede l'assegnazione di un termine, non superiore a 20 giorni al consiglio comunale, per l'adozione della delibera di approvazione del rendiconto di gestione predisposto dalla giunta.
In caso di mancata approvazione dello schema da parte della giunta, il prefetto nomina un commissario ad acta che lo predispone d'ufficio, assegnando il termine all'organo consiliare, decorso inutilmente il quale si provvederà in via sostitutiva.
Verificatasi quest'ultima circostanza, il rendiconto verrà deliberato dal commissario ad acta e si avvierà la procedura di scioglimento del consiglio.
L'inerzia dell'ente sul fondamentale adempimento comporta, quindi, l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.
Secondo il Consiglio di Stato, che si è espresso in materia di approvazione del bilancio, l'art. 1 del decreto legge n. 13/2002 citato 'non collega all'inosservanza del termine alcuna immediata e concreta conseguenza dissolutoria, ma la semplice apertura di un procedimento sollecitatorio, che può bensì condurre all'adozione della grave misura dello scioglimento dell'organo, ma il cui presupposto non è la mera inosservanza del termine suddetto, bensì la constatata inadempienza ad un'intimazione puntuale ed ultimativa dell'organo competente, che attesta l'impossibilità, o la volontà del consiglio di non approvare il bilancio'. (Consiglio di Stato, sez V, 19 febbraio 2007, n. 826).
In tal senso, le norme che incidono sull'autonomia delle amministrazioni locali devono essere considerate di stretta interpretazione ed appaiono giustificate solo a fronte di gravi violazioni di legge (TAR Sicilia, 19 gennaio 2006, n. 154).
Tale orientamento non appare innovato atteso che, anche recentemente, a fronte di una mancata inerzia dell'amministrazione comunale è stata esclusa la legittimità dell'intervento sostitutivo. (TAR Campania, Sez. I, 10 luglio 2013, n. 2792; TAR Molise 27 febbraio 2014, n. 163).
Nel caso di specie, il comune di .... ha avviato l'iter per l'approvazione del rendiconto 2012 che, secondo le previsioni di cui al decreto ministeriale dell'8 ottobre 2013, avrebbe dovuto essere concluso nel termine di 120 giorni dalla notifica di detto provvedimento e quindi entro il 21 marzo 2014.
A seguito della delibera della giunta, con l'osservanza dei tempi tecnici necessari per acquisire la relazione dei revisori e per consentire l'esame da parte dei consiglieri comunali dello schema, sono state fissate, per il 24 e il 25 aprile p.v., le due sedute dell'organo consiliare, in prima e seconda convocazione, per l'esame ed approvazione del conto consuntivo 2012.
Ciò premesso, pur non essendo configurabile una situazione di inerzia dell'amministrazione comunale, l'ente non ha rispettato i termini prescritti e, pertanto, il ricorso all'istituto della diffida non può che perseguire la finalità di richiamare l'attenzione dei consiglieri circa l'esigenza non procrastinabile ulteriormente dell'adempimento di legge di approvazione del rendiconto, non essendo, al momento, ipotizzabile il ricorso alla misura di cui all'art. 141 TUOEL.
Quanto all'adozione del bilancio previsionale del 2013, i relativi adempimenti non sono collegati alle misure richieste con il citato decreto ministeriale dell'8 ottobre 2013, ben potendo il comune, preso atto della riconosciuta validità dei provvedimenti di risanamento adottati, approvare il documento contabile entro il termine del 30 novembre 2013, di cui all'art. 8 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
Si richiama a tal proposito l'art. 172 del TUOEL che include tra gli allegati del bilancio di previsione il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione stesso (quindi il rendiconto 2011, già approvato dal comune di ......).
Ciò premesso, per quanto riguarda tale ultimo aspetto, si ritiene che – previa diffida - debba essere avviata la procedura di cui all'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativa alla mancata approvazione nei termini del bilancio.