Si ritiene che il dipendente potrà chiedere l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni rispettando il limite temporale secondo le condizioni sopra evidenziate, tale richiesta dovrà essere rivolta al dirigente preposto all’Ufficio del personale, che curerà i successivi adempimenti.
Con una nota una Prefettura ha trasmesso la richiesta di parere avanzata da un comune concernente la disciplina dell'orario di lavoro dei dipendenti degli enti locali in relazione al cumulo di incarichi presso altre amministrazioni.
In particolare, è stato chiesto se sia possibile svolgere l'attività lavorativa relativa ai predetti incarichi oltre le 48 ore settimanali previste dall'art. 4 del Dlgs 66/2003, come modificato dal D.Lgs. 213/04, e se sia legittima l'autorizzazione allo svolgimento di detti incarichi rilasciata al dipendente da parte del Sindaco senza che il segretario comunale, capo del personale, ne abbia conoscenza.
Al riguardo, si fa presente che il predetto art. 4 nel disporre, al comma 1, che i contratti collettivi stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro ( 36 ore per i dipendenti degli enti locali) dispone, al successivo comma 2, che la durata media dell'orario non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Ai fini di detta disposizione il comma 3 prevede che la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. Inoltre, il comma 4 dispone che i contratti collettivi possono elevare il periodo di calcolo a sei mesi o anche a dodici a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione. Per tale ultimo aspetto si evidenzia che sino ad ora i contratti non hanno introdotto alcuna specifica previsione. In caso di superamento, attraverso prestazioni di lavoro straordinario delle 48 ore di lavoro settimanale il comma 5 stabilisce che per le unità produttive con più di 10 dipendenti il datore di lavoro è tenuto ad informare, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, la Direzione provinciale del lavoro-settore ispezione del lavoro competente per territorio.
Per la verifica della media quadrimestrale di 48 ore, il successivo art. 6, comma 1, esclude i periodi di ferie e i periodi assenza per malattia. L'esclusione nel calcolo del periodo di riferimento di tali periodi comporta, a parere dello scrivente, lo scorrimento del medesimo periodo relativo al solo lavoratore interessato di un numero di giorni pari alle assenze per detti periodi. Analoga esclusione viene disposta per le ore di lavoro straordinario tramutate in riposi compensativi nell'ambito del quadrimestre.
Inoltre, giova evidenziare che, come rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 8/2005, le richiamate disposizioni legislative non vietano prestazioni che superino, nell'arco di sette giorni, le 48 ore in quanto il periodo di riferimento sia un periodo più ampio della settimana e comunque non superiore a quattro mesi. Conseguentemente, nella settimana lavorativa si potrà superare il limite delle 48 ore settimanali purché vi siano settimane lavorative di meno di 48 ore in modo da effettuare una compensazione e non superare il limite delle 48 ore medie nel periodo di riferimento.
Stante quanto sopra si ritiene che il dipendente potrà chiedere l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni rispettando il limite temporale secondo le condizioni sopra evidenziate. Tale richiesta dovrà essere rivolta al dirigente preposto all'Ufficio del personale, che curerà i successivi adempimenti.