QUESITO SU UNCOMPATIBILITA' PER CONSIGLIERE - SOCIO LIQUIDATORE DI UNA SRL DEBITRICE DELL'ENTE.

Territorio e autonomie locali
1 Aprile 2014
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

NON SUSSISTE CAUSA DI INCOMPATIBILITA' IN QUANTO DEBITRICE DELL'ENTE E' UNA PERSONA GIURIDICA AUTONOMA E DISTINTA DAL SOCIO LIQUIDATORE, CHE RIVESTE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

Testo 

Class. 15900/TU/00/63 Roma, 1 APRILE 2014

OGGETTO: Comune di ..... Quesito su incompatibilità consigliere comunale.

Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codesta Prefettura ha chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine all'esistenza della causa d'incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 6), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti di un consigliere comunale di ... che svolge l'incarico di socio liquidatore di una società a responsabilità limitata, debitrice dell'ente per mancato pagamento di oneri di urbanizzazione primaria.
Al riguardo, si evidenzia che, come precisato dalla giurisprudenza, le cause d'incompatibilità di cui alla norma citata, ascrivibili al novero delle c.d. incompatibilità d'interessi, hanno la finalità di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità (cfr. Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997, n. 44; Id., sentenza 24 giugno 2003, n. 220).
Nella fattispecie, è sorto il dubbio che possa configurarsi una situazione di conflitto d'interessi riconducibile alla prima delle due ipotesi contemplate nel menzionato art. 63, comma 1, n. 6), i cui presupposti sono l'esistenza di un debito liquido ed esigibile nei confronti dell'ente da parte di colui che intende candidarsi o è stato eletto consigliere comunale e la formale messa in mora di quest'ultimo.
Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare la normativa vigente in materia di società a responsabilità limitata, con specifico riferimento ai profili della responsabilità per debiti e della fase di liquidazione.
Sotto il primo profilo, rileva quanto previsto dall'art. 2462 del codice civile, ai sensi del quale -Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470-.
Tale tipo di società si configura, quindi, come un soggetto a sé stante, dotato di autonomia patrimoniale perfetta e con i soci che rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla propria quota.
Durante la fase della liquidazione, la normale attività societaria entra in uno stato di sospensione e si provvede precipuamente a commutare in denaro gli elementi patrimoniali esistenti, ad estinguere le passività e a ripartire l'eventuale attivo residuo tra i soci.
Il dominus di tale fase è appunto il liquidatore, il quale è tenuto a porre in essere le operazioni puntualmente indicate dalla disciplina di settore, nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci nella delibera di nomina o, in difetto, dal Tribunale. In particolare, il liquidatore deve adempiere ai propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico ed è responsabile per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri secondo le norme dettate in tema di responsabilità degli amministratori (cfr. artt. 2487 e seguenti del codice civile).
Il delineato regime patrimoniale e liquidatorio applicabile alle società a responsabilità limitata induce a ritenere che, nel caso di specie, non sussista la causa d'incompatiblità di che trattasi, in quanto debitrice dell'ente è una persona giuridica autonoma e distinta dal socio liquidatore, che riveste la carica di consigliere comunale (cfr., per un'ipotesi analoga, Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 29 maggio 1972, n. 1685, che ha escluso l'esistenza di cause d'incompatibilità nei confronti dei soci ed amministratori di una cassa rurale avente natura di società cooperativa a responsabilità limitata nel caso di lite pendente tra il comune e la società medesima).