Nomina del revisore dei conti del consorzio

Finanza locale
26 Marzo 2014
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

La nomina dell'organo di revisione dei Consorzi non è soggetta alle nuove modalità di scelta tramite estrazione dei nominativi dall'elenco ma è disciplinata dai rispettivi statuti e convenzioni

Testo 

Con riferimento alla nota inviata alla Prefettura, con la quale, nel trasmettere l'avviso pubblico con il quale il Consorzio ha dato inizio alla procedura di selezione per la nomina del Revisore unico dei conti, si chiede un intervento di verifica e controllo al fine di evitare l'illegittima nomina e eventuali pregiudizi o danni per l'Ente.
Al riguardo, per quanto di competenza di questo Ministero e limitatamente all'aspetto relativo alle modalità di scelta del revisore dei conti del cennato Consorzio, si comunica che gli enti locali tenuti alle nuove modalità di scelta dei revisori previste dall'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, sono quelli individuati all'articolo 2, comma 1, del testo unico n.267 del 2000, vale a dire: comuni, province, città metropolitane, comunità montane e isolane e unioni di comuni (e non anche consorzi, aziende speciali ecc).
Di conseguenza la nomina dell'organo di revisione dei Consorzi rimane disciplinata dai rispettivi statuti e convenzioni.