Costituzione commissioni consiliari. Impossibilità di costituzione per dimissioni dei componenti.

Territorio e autonomie locali
3 Aprile 2014
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Commissioni consiliari. Dimissioni di componenti. Le commissioni consiliari sono organi strumentali dei consigli ed, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell’organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita. A fronte delI’ oggettiva impossibilità di insediare validamente la commissione a causa della indisponibilità manifestata dai consiglieri di minoranza, la situazione di fatto verificatasi è tale da giustificare, in ragione del principio della continuità amministrativa, il riespandersi della competenza piena del consiglio comunale in ordine all’adeguamento dello statuto e del Regolamento per il funzionamento del consiglio.

Testo 

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Si fa riferimento alla nota allegata con la quale il Sindaco del Comune in oggetto ha formulato un quesito inerente la materia delle commissioni consiliari.
In particolare è stato rappresentato che il consiglio comunale, composto da quattordici consiglieri della maggioranza e due della minoranza, al fine di procedere all'adeguamento dello Statuto comunale e del Regolamento per il funzionamento del consiglio, ha avviato l'iter di costituzione di un'apposita commissione consiliare. In due successive sedute del consiglio sono stati eletti, oltre che i due rappresentanti della maggioranza, anche quelli di minoranza che, tuttavia, con atto contestuale alla avvenuta nomina, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componenti della istituenda commissione.
Alla luce di quanto sopra è stato chiesto di conoscere se la commissione possa funzionare validamente pur in assenza del componente di minoranza, se sia possibile procedere alla costituzione delle commissioni prevedendo un numero di componenti a prescindere dalla loro appartenenza politica ed, infine, se siano attivabili dal consiglio comunale interventi sostitutivi al fine di consentire all'ente il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Al riguardo si osserva, in via preliminare, che in base a quanto disposto dall'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni.
L'art. 11 del regolamento per l'organizzazione del consiglio comunale prevede che il consiglio possa istituire commissioni speciali, determinandone i poteri, l'oggetto ed il numero dei componenti e che l'insediamento ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dalle norme previste per le commissioni consiliari permanenti.
Il regolamento per le commissioni consiliari dispone all'art. 5, comma 1, che ciascuna commissione è composta da tre membri di cui uno eletto dalle minoranze e due dalla maggioranza e all'art. 6, comma 2, che le sedute non sono valide se non è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
In base al principio consolidato in materia di organi collegiali, secondo il quale all'atto del primo insediamento l'organo deve essere completo in tutte le sue componenti per potersi dire legittimamente costituito e poter validamente operare, e alla luce di quanto riferito dal sindaco, si ritiene che le dimissioni dei consiglieri di minoranza abbiano impedito, di fatto, la costituzione della commissione in argomento.
In assenza di specifiche previsioni recate dalle fonti di autonomia locale la questione deve essere esaminata alla luce di quei principi generali dai quali trarre utili orientamenti nel caso di specie.
Al riguardo, rileva anzitutto la natura delle commissioni consiliari. Esse non sono organi necessari dell'ente locale, cioè non sono componenti indispensabili della sua struttura organizzative, bensì organi strumentali dei consigli ed, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell'organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita. In altri termini, le commissioni consiliari operano sempre e comunque nell'ambito della competenza dei consigli.
A fronte delIa oggettiva impossibilità di insediare validamente la commissione a causa della indisponibilità manifestata dai consiglieri di minoranza, la situazione di fatto verificatasi è tale da giustificare, in ragione del principio della continuità amministrativa, il riespandersi della competenza piena del consiglio comunale in ordine all'adeguamento dello statuto e del Regolamento per il funzionamento del consiglio.
Per completezza non si ritiene praticabile la ipotesi prospettata, in sede di modifica regolamentare, di non indicare l'appartenenza politica dei componenti la commissione, in quanto ciò implicherebbe la violazione del vincolo all'osservanza del criterio proporzionale posto dalla norma primaria come limite alla potestà normativa dell'ente locale.
Ovviamente ciò non esclude che l'argomento della ricostituzione delle commissioni comunali possa essere iscritto all'ordine del giorno delle sedute consiliari fino alla sua positiva trattazione, fatte salve eventuali modifiche regolamentari.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'amministrazione richiedente.