TEMPI PER LA PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA PRESENTAT NEI CONFRONTI DEL SINDACO.

Territorio e autonomie locali
25 Marzo 2014
Categoria 
12.01.02 Sospensione e decadenza
Sintesi/Massima 

LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAI DUE QUINTI DEI CONSIGLIERI COME PRESCRITTO DALL'ART. 52 TIOEL E DEVE ESSERE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI DIECI GIORNI E NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE, QUINDI ENTRO UN ARCO DI TEMPO LIMITATO.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/52
15997/12 Roma, 25 marzo 2014

OGGETTO: Quesito del Presidente del Consiglio Comunale di ... su mozione sfiducia
ex art. 52 d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dal Presidente del Consiglio Comunale di .., con mail ad ogni buon fine unita in copia, circa le modalità di formalizzazione della mozione di sfiducia presentata nei confronti del sindaco, ai sensi dell'art.52 del T.U.O.E.L..
Il legislatore, nel delineare l'istituto della Mozione di Sfiducia, ha indicato i requisiti e le condizioni che ne consentono l'esame da parte del consiglio comunale, dettando una specifica tempistica del procedimento.
In particolare, la mozione deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione, con il chiaro intento di cristallizzare il suo svolgimento entro un arco temporale limitato.
Una lettura coerente del dettato normativo implica che la presentazione e, quindi, la sottoscrizione da parte del prescritto quorum di consiglieri debba avvenire, se non contestualmente, in un arco temporale ragionevolmente breve, utile anche al fine di consentire a ciascun sottoscrittore di poter avere una cognizione precisa dell'identità (e,quindi, dell'appartenenza politica) degli altri firmatari, per una valutazione compiuta della propria adesione all'iniziativa in questione.
Nel caso di specie, si ritiene che non possa essere validamente ammessa una mozione di sfiducia sottoscritta dagli interessati consiglieri comunali, nel corso di undici mesi, fino al raggiungimento del numero di amministratori richiesto dall'art. 52 citato.
Il documento datato 2 aprile 2013, configura, quindi, un'iniziativa politica – con ciò esaurisce i propri effetti - alla quale non possono essere riconosciuti i caratteri della mozione di sfiducia, essendo sottoscritto da quattro consiglieri (anziché dai due quinti come prescritto dal richiamato art. 52 del T.U.O.E.L.).
Ciò determina, conclusivamente, per l'impossibilità di attribuire ad un atto ormai improduttivo di effetti, per il profilo considerato, la natura di 'mozione di sfiducia', acquisita impropriamente sulla base delle sottoscrizioni intervenute durante lo svolgimento di due sedute del consiglio nell'arco temporale di undici mesi.