Dimissioni assessore.

Territorio e autonomie locali
8 Aprile 2014
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Disciplina dimissioni assessore. Come noto, non avendo il legislatore statale dettato una specifica disciplina in ordine alle modalità e l’operatività delle dimissioni dell’assessore, occorre far riferimento alle previsioni eventualmente recate dalle fonti di autonomia locale.

Testo 

Si fa riferimento all'allegata nota, indirizzata anche a codesta Prefettura, con la quale un assessore dimissionario del comune in oggetto, ha lamentato, tra l' altro, la mancata notifica delle convocazioni delle sedute della giunta comunale tenutesi nel periodo intercorrente tra la data di presentazione al protocollo dell'ente delle proprie dimissioni dalla carica di assessore e quella di nomina del successore.
Al riguardo, per la parte di competenza, si osserva che, come noto, non avendo il legislatore statale dettato una specifica disciplina in ordine alle modalità e l'operatività delle dimissioni dell'assessore, occorre far riferimento alle fonti di autonomia locale.
L'art. 56 del regolamento per il funzionamento del consiglio e della giunta del Comune in oggetto, recante 'delle dimissioni da assessore', prevede che le dimissioni possono essere rassegnate in ogni momento, per iscritto o verbalmente, nel corso della seduta e che la sostituzione del singolo assessore dimissionario deve essere effettuata in base alla procedura prevista dall'art. 27, comma 2, dello statuto comunale.
Il predetto articolo, riproducendo il contenuto dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, stabilisce che le dimissioni diventano irrevocabili ed efficaci 'trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione'.
Atteso che dagli atti in possesso di questo Ministero, non emerge che sia stato adottato un provvedimento sindacale di revoca dell'assessore ai sensi dell'art. 46, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, si ritiene che l'amministratore abbia continuato a rivestire la carica assessorile fino allo scadere del ventesimo giorno dalla data di presentazione delle proprie dimissioni.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'esponente.