ART 79 PERMESSI PER MANDATO ELETTIVO PER DIRIGENTE AMM.VO PRESIDIO OSPEDALIERO........

Territorio e autonomie locali
1 Aprile 2014
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

L'AMMINISTRATORE HA USUFRUITO DEI PERMESSI DI CUI AI COMMI 1 E 3 E PUO' USUFRUITE DI QUELLI PREVISTI AL COMMA 4 DELL'ART. 79TUOEL.- COME PREVISTO DALL'ART 80 I PERMESSI IN ARGOMENTO SONO RETRIBUITI DAL DATORE DI LAVORO PER LE ORE O GIORNATE DI EFFETTIVA ASSENZA DEL LAVORATORE DAL POSTO DI LAVORO.

Testo 

Class. n.15900/TU/00/79 Roma, 01 .04. 2014

Oggetto: Art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato trasmesso un quesito formulato dal Dirigente Amministrativo del Presidio Ospedaliero di ........ ASL ......, concernente chiarimenti in merito ai permessi di cui all'art. 79 del d.lgs. n. 267/2000, da attribuire al Capogruppo del gruppo consiliare della Provincia di ......
Viene rappresentato che l'amministratore in questione ha ottenuto i permessi di cui ai commi 1 e 3 del sopracitato articolo e viene chiesto di conoscere se possa anche usufruire dei permessi di cui al comma 4, quando da turno, il dirigente non risultava in servizio
Al riguardo, si rappresenta che l'art. 79 del citato decreto legislativo n. 267/2000 dispone, al comma 1, che i consiglieri comunali hanno diritto di assentarsi per la partecipazione alla riunione consiliare per la effettiva durata della stessa e, tale diritto, comprende il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
Il richiamato comma 4 del medesimo articolo prevede, che il Presidente del consiglio e il Presidente dei gruppi consiliari comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, ha diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative mensili, configurando nelle stesso il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e il rientro al posto di lavoro.
Ciò posto, si osserva che le norme richiamate disciplinano sia il diritto dell'amministratore di usufruire dei menzionati permessi che le modalità con le quali gli stessi devono essere retribuiti, da esercitarsi, ovviamente, in linea con i principi di buon andamento e legalità.
Conseguentemente, così come previsto dal citato art. 80 i permessi di cui all'art. 79 sono retribuiti dal datore di lavoro per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore dal posto di lavoro.