Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Individuazione della competenza in materia di funzioni di intervento su bovini ed equini vaganti apparentemente privi di proprietario. Per gli animali liberi e non riconducibili ad un proprietario occorre fare riferimento agli articoli 823 e 826 del codice civile cui si fa risalire la previsione della tutela di detti animali in capo all’autorità amministrativa. Inoltre, l’articolo 3 del d.P.R. del 31 marzo 1979 attribuisce ai comuni la funzione di vigilanza sull’osservanza di leggi e regolamenti generali locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, mentre, la responsabilità del sindaco scaturisce anche dal ruolo allo stesso riconosciuto di autorità sanitaria locale.
Atti urgenti e improrogabili. Ai sensi dell’art. 38, comma 5, i consigli comunali durano in carica per un periodo di cinque anni sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. E’ stato precisato in giurisprudenza che il carattere di atti urgenti e improrogabili possa essere riconosciuto agli atti “… per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, superato il quale viene meno il potere di emetterli, ovvero essi divengono inutili, cioè inidonei a realizzare la funzione per la quale devono essere formati … o hanno un’utilità di gran lunga inferiore ” (T.A.R. Veneto 1118 del 2012).
Atti urgenti e improrogabili. Ai sensi dell’art. 38, comma 5, i consigli comunali durano in carica per un periodo di cinque anni sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. Al fine di individuare la decorrenza dell’operatività della disciplina recata dall’art. 38, comma 5, del d.lgs n. 267/2000, dovrà farsi riferimento in via esclusiva alla data di pubblicazione del manifesto elettorale previsto dall’art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 570/1960.
Il revisore uscente è tenuto ad esprimere i pareri di legge su atti aventi scadenze perentorie nel periodo relativo alla proroga e non è possibile procedere al rinnovo dell'incarico. I certificati devono essere sottoscritti dai revisori in carica al momento della sottoscrizione
IN MANCANZA DI PRESENTAZIONE DI LISTE ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE, IL PREFETTO AI SENSI DELL'ART. 85 3°COMMA DEL D0 N. 570 E' TENUTO A NOMINARE UN COMMISSARIO REGGENTE L'AMMINISTRAZIONE 16 MAGGIO 196
diritto di accesso dei consiglieri. Con la recente sentenza n. 648 dell’11 febbraio 2014, il Consiglio di Stato ha osservato che un regolamento sull’accesso, che impedisca immotivatamente ai consiglieri di ottenere dall’amministrazione gli atti e le informazioni utili all’esercizio del mandato elettivo ricoperto, contrasterebbe con le leggi statali poste a salvaguardia del diritto di accesso agli atti, riconosciuto ai consiglieri comunali e ai cittadini in genere a tutela dei propri interessi, con i soli limiti previsti dalla legge stessa a tutela della privacy e dei diritti dei terzi.
SI RAVVISA INELEGGIBILITA' PER DIPENDENTE ANCHE SE A TEMPO PARZIALE PRESTA SERVIZIO PRESSO L'AMM.NE COMUNALE E DEVE RITERNERSI NELLA STESSA INSERITO SOTTO IL PROFILO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE CHE GERARCHICO E DISCIPLINARE.
Revoca presidente consiglio comunale. Il decreto legislativo n. 267/2000 non prevede espressamente la possibilità di revoca del presidente del consiglio, tant’è che in carenza di una specifica previsione statutaria, la giurisprudenza tende ad affermarne costantemente l’illegittimità (v., tra l’altro, T.A.R. Piemonte Sez. I, 4.9.2009, n. 2248). Il T.A.R. Puglia - Lecce (sentenza n. 528/2014) ha infine ribadito che “la giurisprudenza ha chiarito che la figura del Presidente riveste un carattere istituzionale e, di conseguenza, che la revoca non può essere che causata dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da comprometterne la neutralità, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico.
ATTESTAZIONE DAL DIRIGENTE COMPETENTE PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORE A RIUNIONI C/O ENTE LOCALE - ATESTAZIONE DELL'INTERESSATO CIRCA IL MEZZO UTILIZZATO CORREDATO DA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE.
Ai sensi all’art. 6 della legge n. 328/2000 è previsto che gli oneri connessi alla degenza di un soggetto presso strutture residenziali siano imputabili all’ente presso il quale, prima del ricovero, il soggetto abbia la propria residenza.
A termini dell’art. 45 del codice civile, “il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore”.
La circostanza che il minore sia stato affidato provvisoriamente ad una struttura situata in un altro comune, non modifica l’imputazione dell’onere economico a carico dell’amministrazione o delle amministrazioni come individuabili, oggettivamente, nel momento di inizio della prestazione.
ESTENSIONE DEI POTERI SOSTITUTIVI - POSSIBILITA' DI INDIRE UNA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI IN PIANTA ORGANICA - PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO N. 94/1996 E N. 501/2001 - L'ESIGENZA DI CONTINUITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE LOCALE RICONOSCE AL VICESINDACO REGGENTE PIENEZZA DI POTERI -
il ruolo di consigliere provinciale non è compatibile con la carica di presidente ed amministratore della società in parola. In tal senso, depongono sia le linee ermeneutiche fornite dalle citate pronunce giurisprudenziali sia la ratio della prospettata fattispecie d’incompatibilità, finalizzata ad evitare situazioni di conflitto tra l’interesse personale dell’amministratore e gli interessi pubblici facenti capo all’istituzione locale.
La valutazione della eventuale sussistenza di un’ipotesi d’incompatibilità è rimessa al consiglio provinciale.
In conformità al generale principio per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all’espletamento del mandato è compiuta con la procedura prevista dall’art. 69 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che garantisce il contraddittorio tra organo ed amministratore, assicurando a quest’ultimo l’esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa d’incompatibilità contestata (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 10 luglio 2004, n. 12809; Id., sentenza 12 novembre 1999, n. 12529).
LO STATO DI CONSIGLIERE PROVINCIALE E' INCOMPATIBILE CON LA CARICA DI PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DI SOCIETA' DI GESTIONE SERVIZIO IDRICO........
L'INDENNITA' DI FINE MANDATO PER IL SINDACO PREVISTA ALLA FINE DELL'INCARICO AMM.VO VA COMMISURATA AD UNA INDENNITA' MENSILE PER CIASCUN ANNO DI MANDATO, INDENNITA' EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTA.
L'ART 82 TUOEL PREVEDE IL DIMEZZAMENTO DELLA INDENNITA' PER I DIPENDENTI CHE NON ABBIANO RICHIESTO DI ESSERE COLLOCATI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, NON POSSONO RICHEDERLA ALCUNE CATEGORIE QUALI: LAVORATORI AUTONOMI, DISOSCCUPATI, STUDENTI, PENSIONATI E ANCHE I LAVORATORI DIPENDENTI POSTI IN CASSA INTEGRAZIONE STARORDINARIA E SOSPESI DAL LAVORO PERTANTO PER TUTTA LA DURATA DI DETTA SITUAZIONE AVRANNO DIRITTO ALLA INDENNITA' DI FUNZIONE NELLA MISURA INTERA.
AGLI AMMINISTRATORI LOCALI CHE NON POSSONO PORSI IN ASPETTATIVA QUALI: (LAVORATORI AUTONOMI,DISOCCUPATI,STUDENTI,PENSIONATI LAVORATORI POSTI IN CASSA INTERGAZIONE STRAORDINARIA) O LAVORATORI SOSPESI DAL LAVORO SPETTA L'INDENNITA' NELLA MISURA INTERA.
SE IL DIPENDENTE DELL'UNIONE, DIVENTANDO SINDACO DI UNO DEI COMUNI ASSOCIATI, DOVESSE DIVENTARE ANCHE COMPONENTE DI UN ORGANO DI GOVERNO DELLA STESSA VERREBBE A TROVARSI NELLA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA' DI CUI ART. 63, COMMA 1, N.7 TUOEL
SI RICHIAMA IL PARERE PUBBLICATO IN DATA 14 APRILE 2014 - PER MERO ERRORE DI DIGITAZIONE NELLA MASSIMA E' DA INTERNDERSI NON OPERA L'ESIMENTE.......................................................
OPERA L'ESIMENTE NELL'IPOTESI DI LITE PROMOSSA DA UN CONSIGLIERE COMUNALE NEI CONFRONTI DELL'ENTE PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN CONSEGUENZA DI SINISTRO OCCORSO NEI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE AL TERMINE DI SEDUTA ORGANO CONSILIARE.
Si ritiene, pertanto, che, in mancanza del dato relativo all’anno 2009 sul quale calcolare il limite e/o l’eventuale superamento, e di quello relativo al triennio 2007-2009, possa farsi riferimento all’ultimo dato disponibile e quindi, nel caso di specie, al triennio 2010-2012. Tale dato costituirà, quindi, il riferimento storico sul quale computare la spesa negli esercizi successivi, a condizione che siano rispettati i vincoli finanziari ed assunzionali in materia di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente.