Diritto di accesso agli atti amministrativi da parte dei consiglieri comunali. – Richiesta di parere.

Territorio e autonomie locali
13 Maggio 2014
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

diritto di accesso dei consiglieri. Con la recente sentenza n. 648 dell’11 febbraio 2014, il Consiglio di Stato ha osservato che un regolamento sull’accesso, che impedisca immotivatamente ai consiglieri di ottenere dall’amministrazione gli atti e le informazioni utili all’esercizio del mandato elettivo ricoperto, contrasterebbe con le leggi statali poste a salvaguardia del diritto di accesso agli atti, riconosciuto ai consiglieri comunali e ai cittadini in genere a tutela dei propri interessi, con i soli limiti previsti dalla legge stessa a tutela della privacy e dei diritti dei terzi.

Testo 

Si fa riferimento alla nota dell'8 aprile 2014, inviata anche a codesta Prefettura, con la quale il Comune di . ha chiesto un parere in ordine al corretto esercizio del diritto di accesso agli atti riservato ai consiglieri comunali.
In particolare, l'ente ritiene che il diritto in parola sia limitabile alla luce anche della sentenza n. 846/2013 con la quale il Consiglio di Stato ha specificato che la disposizione del Testo Unico degli Enti Locali (art. 43) vada coordinata con la modifica introdotta all'art. 22 della l. n. 241/90, dalla legge n. 15/05, secondo la quale anche il consigliere comunale deve essere portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si richiede l'accesso.
Secondo il Comune di . sarebbe legittimo il diniego opposto dall'Amministrazione alla richiesta rivolta dai consiglieri comunali diretta all'estrazione di copie di atti, in assenza di motivazione in ordine all'esistenza dei presupposti del diritto di accesso. Ciò soprattutto in presenza di numerose e reiterate istanze, che tendono ad ottenere la documentazione di tutti i settori dell'Amministrazione, apparendo così tendenti a compiere un sindacato generalizzato dell'attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell'ente che non all'esercizio del mandato politico, finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche che di volta in volta interessino l'elettorato.
E' stato chiesto, pertanto, se siano compatibili con il principio di funzionalità del mandato, alcune richieste di accesso a molteplici atti come meglio indicati nella stessa nota.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che le considerazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 846/2013 citata dal Comune di .a supporto delle proprie perplessità in ordine alla legittimità dell'accoglimento delle richieste, debbono essere lette anche alla luce della specifica fattispecie esaminata in quell'occasione dal Giudice, il quale deducendo conclusivamente che 'il Comune ha soddisfatto le richieste di accesso dei consiglieri comunali', ha respinto la richiesta 'sulla base del principio secondo cui l'Amministrazione non può essere condannata a costruire documenti allo stato non disponibili'.
In merito alla fattispecie segnalata, occorre considerare invero, come affermato dal T.A.R. Campania - Salerno con la recente sentenza n. 680/2014 del 4 aprile 2014, che l'art. 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 ha sicuro carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale dell'accesso contenuta negli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/90 che comporta una dipendenza funzionale tra la conoscenza del documento e la coltivazione dell'interesse dedotto, da fare valere eventualmente in sede processuale.
Peraltro, non può non evidenziarsi che proprio il citato articolo 22 della legge, al comma 2, rafforzando in particolare l'esigenza di trasparenza della p.a., stabilisce che 'l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza'.
L'accesso di cui all'art. 43 del T.U.O.E.L. ha l'obiettivo di mettere in condizione il consigliere comunale di esercitare il proprio mandato e di verificare il comportamento degli organi istituzionali decisionali del comune.
Secondo la richiamata decisione n. 680/2014 del TAR Salerno, le recenti scelte del legislatore, comunque, sembrano rafforzare il carattere di autonomia dell'accesso dei consiglieri comunali rispetto alla macro-categoria dell'accesso alla documentazione amministrativa.
Giova al riguardo richiamare il decreto legislativo n. 33/13 che ha introdotto una disciplina organica relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale disciplina intercetta, di certo, un piano diverso rispetto a quello disciplinato dall'istituto dell'accesso, di cui alla legge n. 241/90 e al decreto legislativo n.267/00.
L'istituto dell'accesso riguarda propriamente e tradizionalmente la 'documentazione amministrativa', mentre gli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/13 attengono alle 'informazioni'. Queste possono essere relative ad aspetti 'immateriali', quali l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, le quali non si riconducono necessariamente ad un preciso documento.
Nonostante queste differenze ontologiche tra accesso e trasparenza, tuttavia, i due istituti finiscono irrimediabilmente per sovrapporsi. Ciò significa che, se da un lato, il principio di trasparenza tenderà sempre più ad occupare spazi sin'ora appartenenti al dominio dell'accesso alla documentazione amministrativa, la portata di quest'ultimo non potrà che trarre giovamento da un ampliamento diffuso degli obblighi di ostensione del proprio operato da parte dell'amministrazione.
L'accesso è di norma richiesto qualora non sia possibile reperire in altro modo i documenti amministrativi la cui conoscenza risponda ad un interesse diretto, concreto ed attuale.
Può tuttavia accadere che l'interessato possa comunque risalire a quella stessa documentazione, grazie ad estese forme di pubblicità delle informazioni a monte operata dalla pubblica amministrazione, con conseguente realizzazione, ancorché in via indiretta, proprio di quell'interesse posto a presupposto dell'accesso. Il principio è, infatti, nel senso della trasparenza generalizzata, intesa come accessibilità totale delle informazioni, salvo i limiti imposti dall'art. 4 del decreto legislativo n. 33/13.
E', quindi, evidente che gli indirizzi di fondo del legislatore, in una visione sistematica dei principi di pubblicità e di trasparenza, peraltro espressamente declinati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241/90 non possono che assottigliare ulteriormente le ragioni legittimanti un diniego all'accesso dei consiglieri comunali.
Lo stesso T.A.R. Salerno, proseguendo, ha richiamato la propria precedente sentenza n. 2040/2012 con la quale aveva rigettato la richiesta di accesso di un consigliere comunale alla documentazione contabile, specificando che in quel caso si trattava, palesemente, di 'una notevole congerie di atti e documenti, aventi peraltro natura eterogenea, il cui reperimento non poteva che comportare un insopportabile aggravio a carico dei compulsati uffici comunali. Nel caso in cui la pretesa all'accesso sia del tutto priva di elementi di indeterminatezza e la richiesta sia mirata e circostanziata a precisi documenti contabili e, per carattere e contenuti, non provochi quel paventato aggravio nella normale attività dell'ente, deve invece osservarsi l'opposto'.
Inoltre, così come evidenziato dal C.d.S., Sez. V, con la recente sentenza n. 648 dell'11 febbraio 2014, un regolamento sull'accesso, che impedisca immotivatamente ai consiglieri di ottenere dall'amministrazione gli atti e le informazioni utili all'esercizio del mandato elettivo ricoperto, contrasterebbe con le leggi statali poste a salvaguardia del diritto di accesso agli atti, riconosciuto ai consiglieri comunali e ai cittadini in genere a tutela dei propri interessi, con i soli limiti previsti dalla legge stessa a tutela della privacy e dei diritti dei terzi.
Il diritto di accesso nei confronti del consigliere 'non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'ente con l'unico limite di potere esaudire la richiesta (qualora sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione delle altre attività di tipo corrente .'(limite della proporzionalità e ragionevolezza delle richieste - cfr. C.d.S. Sez. V. n. 929/2007), restando ferma la 'necessità di contemperare nel modo più ragionevole e adeguato possibile dette richieste, finalizzate all'espletamento del mandato, con le esigenze di funzionamento degli uffici'. (C.d.S., Sezione V, del 17 settembre 2010, n. 6963).
Pertanto, atteso che ai sensi del comma 3 del più volte citato art. 43 del T.U.O.E.L. i consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo (attraverso cui possono comunque venire a conoscenza di fatti e/o atti), l'amministrazione comunale dovrà consentire l'accesso agli atti richiesti, non altrimenti reperibili, che siano in possesso dello stesso ente e che abbiano il requisito della determinatezza, risultando comunque possibile regolamentare le relative modalità, al fine di non gravare eccessivamente sulla ordinaria attività degli uffici.
Su quanto precede si prega codesta Prefettura di fare analoga comunicazione all'Ente interessato.