POTERI DEL VICESINDACO IN CASO DI SOSPENSIONE DEL SINDACO, EX ART. 53, COMMA 2 DEL TUOEL - QUESITO

Territorio e autonomie locali
23 Aprile 2014
Categoria 
05.01.05 Vicesindaco e Vicepresidente della Provncia
Sintesi/Massima 

ESTENSIONE DEI POTERI SOSTITUTIVI - POSSIBILITA' DI INDIRE UNA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI IN PIANTA ORGANICA - PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO N. 94/1996 E N. 501/2001 - L'ESIGENZA DI CONTINUITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE LOCALE RICONOSCE AL VICESINDACO REGGENTE PIENEZZA DI POTERI -

Testo 

Classifica 15900/TU/00/53 Roma,

Al Comune di XXXX

OGGETTO: Poteri del vicesindaco in caso di sospensione del sindaco, ex art. 53, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codesto Comune ha chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine all'estensione dei poteri sostitutivi del vicesindaco, nell'ipotesi di sospensione del primo cittadino, ex art. 53, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Tra l'altro, è stato chiesto se il vicesindaco possa procedere ad indire una selezione per la copertura di posti vacanti di dirigente in dotazione organica, nonché ad avviare la procedura per la nomina del segretario titolare, stante la cessazione di quello uscente, secondo quanto previsto con delibera consiliare.
Le questioni prospettate trovano adeguata soluzione nell'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con pareri n. 94/96 del 21 febbraio 1996 e n. 501/2001 del 4 giugno 2001, che, nella sostanza, hanno confermato la linea interpretativa già seguita da questo Ministero nella materia.
In quella sede, l'Alto Consesso ha chiarito che nell'ipotesi di vicarietà nessuna norma positiva identifica atti riservati al titolare della carica e vietati a chi lo sostituisce. Tale considerazione di ordine testuale risulta corroborata da riflessioni di carattere sistematico, atteso che, secondo i principi, la preposizione di un sostituto all'ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza implica, di regola, l'attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza medesima.
-Se a ciò si aggiunge che l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa dell'ente locale postula che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico, è giocoforza riconoscere al vicesindaco reggente pienezza di poteri-.
In caso contrario, -ad essere dimidiato nella propria operatività sarebbe non già il vicesindaco, ma l'ente nel suo insieme, laddove la legge ha manifestamente voluto evitare che l'impedimento del sindaco si risolvesse in una moratoria nell'attività di governo dell'ente-.
In relazione a quanto precede, si ritiene che il vicesindaco, chiamato a sostituire il primo cittadino, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sia legittimato ad esercitare le funzioni vicarie con pienezza di poteri, ferma restando, relativamente all'adozione di singoli atti, l'osservanza della relativa disciplina normativa.

IL DIRETTORE CENTRALE