AGLI AMMINISTRATORI LOCALI CHE NON POSSONO PORSI IN ASPETTATIVA QUALI: (LAVORATORI AUTONOMI,DISOCCUPATI,STUDENTI,PENSIONATI LAVORATORI POSTI IN CASSA INTERGAZIONE STRAORDINARIA) O LAVORATORI SOSPESI DAL LAVORO SPETTA L'INDENNITA' NELLA MISURA INTERA.
Class. n.15900/TU/00/82 Roma, 16 aprile 2014
OGGETTO: Indennità di funzione per amministratore in cassa integrazione guadagni.
Si fa riferimento al quesito formulato dal segretario del comune .... che ad ogni buon fine si allega in copia, volto a conoscere quale sia l'indennità di funzione da attribuire ad un lavoratore dipendente, sospeso dal lavoro e posto in cassa integrazione straordinaria.
Al riguardo, si osserva che l'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede il dimezzamento dell'indennità di funzione per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita.
La ratio di tale disposizione è di differenziare il trattamento economico tra i soggetti che si trovano in situazioni diverse, ossia tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale facoltà quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati e, come nel caso di specie, i lavoratori dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata dell'applicazione di detta misura, cui spetterà l'indennità di funzione nella misura intera.