INDENNITA' PER AMMINISTRATORE POSTO IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA-

Territorio e autonomie locali
16 Aprile 2014
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

L'ART 82 TUOEL PREVEDE IL DIMEZZAMENTO DELLA INDENNITA' PER I DIPENDENTI CHE NON ABBIANO RICHIESTO DI ESSERE COLLOCATI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, NON POSSONO RICHEDERLA ALCUNE CATEGORIE QUALI: LAVORATORI AUTONOMI, DISOSCCUPATI, STUDENTI, PENSIONATI E ANCHE I LAVORATORI DIPENDENTI POSTI IN CASSA INTEGRAZIONE STARORDINARIA E SOSPESI DAL LAVORO PERTANTO PER TUTTA LA DURATA DI DETTA SITUAZIONE AVRANNO DIRITTO ALLA INDENNITA' DI FUNZIONE NELLA MISURA INTERA.

Testo 

Class. n.15900/TU/00/82 Roma, 16 aprile 2014

OGGETTO: Indennità di funzione per amministratore in cassa integrazione guadagni.

Si fa riferimento al quesito formulato dal segretario del comune ......, che ad ogni buon fine si allega in copia, volto a conoscere quale sia l'indennità di funzione da attribuire ad un lavoratore dipendente, sospeso dal lavoro e posto in cassa integrazione straordinaria.
Al riguardo, si osserva che l'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede il dimezzamento dell'indennità di funzione per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita.
La ratio di tale disposizione è di differenziare il trattamento economico tra i soggetti che si trovano in situazioni diverse, ossia tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale facoltà quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati e, come nel caso di specie, i lavoratori dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata dell'applicazione di detta misura, cui spetterà l'indennità di funzione nella misura intera.