SI RAVVISA INELEGGIBILITA' PER DIPENDENTE ANCHE SE A TEMPO PARZIALE PRESTA SERVIZIO PRESSO L'AMM.NE COMUNALE E DEVE RITERNERSI NELLA STESSA INSERITO SOTTO IL PROFILO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE CHE GERARCHICO E DISCIPLINARE.
Classifica 15900/TU/00/60 Roma, 13 maggio 2014
OGGETTO: Ineleggibilità ex art. 60, comma 1, n. 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Quesito.
Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codesto comune ha chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine all'eventuale esistenza della causa d'ineleggibilità di cui all'art. 60, comma 1, n. 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti di un dipendente, che presta servizio a tempo parziale presso l'ente, in virtù di una convenzione con un comune limitrofo, e che si è candidato alla carica di consigliere comunale in una lista già ammessa dalla commissione elettorale circondariale.
È stato, inoltre, chiesto di precisare -quale strada dovrebbe intraprendere- l'amministrazione comunale, nel caso in cui il dipendente in questione fosse da considerare ineleggibile.
Al riguardo, si osserva che, come chiarito in giurisprudenza, le cause di ineleggibilità sono previste allo scopo di garantire l'uguale e libera espressione del voto, tutelata dall'art. 48, comma 1, della Costituzione, rispetto a qualsiasi possibilità di captatio benevolentiae esercitatile dal candidato o di metus potestatis nei confronti dello stesso e la loro violazione determina l'invalidità dell'elezione del soggetto ineleggibile, che non abbia tempestivamente rimosso la causa ostativa alla candidatura. Il fondamento costituzionale della previsione delle ipotesi di ineleggibilità alla carica di amministratore locale va anche ravvisato nell'art. 51, comma 1, della Costituzione, dal quale si desume che il diritto di accesso alle cariche elettive non è incondizionato, ma può essere esercitato solo in presenza dei -requisiti stabiliti dalla legge-.
In tale conteso, la ratio della ineleggibilità alla carica di consigliere comunale dei dipendenti di un comune risiede nella generale e discrezionale valutazione del legislatore, secondo cui la particolare posizione pubblica di tali soggetti nei confronti del cittadino-elettore è, di per sé sola, se non tempestivamente abbandonata, astrattamente idonea a condizionare la libera espressione del voto, in ragione della possibilità che si ingenerino, tra candidato-dipendente ed elettore, rapporti tali da poter inquinare in radice la libertà di scegliere i propri rappresentanti senza condizionamenti specifici (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 11 marzo 2005, n. 5449).
Tanto premesso in linea generale, si evidenzia che, ai fini dell'esatta individuazione della nozione di 'dipendente ineleggibile', la giurisprudenza di legittimità, muovendo dal presupposto che la norma in questione parla genericamente di 'dipendenti', senza altra specificazione, si è orientata nel senso di valorizzare gli elementi del rapporto implicanti la subordinazione del prestatore di lavoro rispetto all'ente pubblico e di ritenere irrilevante che il rapporto medesimo sia di pubblico impiego o di diritto privato. Sotto tale profilo, è stato altresì precisato che la natura dell'atto costitutivo del rapporto di lavoro o la durata di quest'ultimo non valgono ad escludere l'esistenza della causa di ineleggibilità (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 15 settembre 1995, n. 9762; Id., sentenza 3 dicembre 1987, n. 8975).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che, nella fattispecie, sia ravvisabile la prospettata situazione di ineleggibilità, atteso che il dipendente in parola, sia pure a tempo parziale, presta servizio presso l'amministrazione comunale di San Clemente e deve ritenersi nella stessa inserito, sia sotto il profilo organizzativo e funzionale sia sotto quello gerarchico e disciplinare.
Da ultimo, per quanto concerne le iniziative praticabili da parte dell'amministrazione comunale, si rammenta che, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, -Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69-.
Pertanto, fatta salva la norma di chiusura di cui all'art. 70 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, in conformità al generale principio per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la valutazione in ordine alla eventuale sussistenza di un'ipotesi ostativa all'esercizio del mandato elettorale è rimessa al consiglio comunale del quale l'interessato fa parte.