Mancata convocazione del consiglio comunale. – Richiesta di intervento sostitutivo. Revoca presidente del consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
12 Maggio 2014
Categoria 
05.02.07 Richiesta convocazione Consiglio da parte di un quinto
Sintesi/Massima 

Revoca presidente consiglio comunale. Il decreto legislativo n. 267/2000 non prevede espressamente la possibilità di revoca del presidente del consiglio, tant’è che in carenza di una specifica previsione statutaria, la giurisprudenza tende ad affermarne costantemente l’illegittimità (v., tra l’altro, T.A.R. Piemonte Sez. I, 4.9.2009, n. 2248). Il T.A.R. Puglia - Lecce (sentenza n. 528/2014) ha infine ribadito che “la giurisprudenza ha chiarito che la figura del Presidente riveste un carattere istituzionale e, di conseguenza, che la revoca non può essere che causata dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da comprometterne la neutralità, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha chiesto di conoscere l'avviso in ordine alla richiesta convocazione del consiglio comunale di . per la discussione della proposta 'mozione di sfiducia nei confronti del presidente del consiglio comunale'.
In particolare emerge che con la convocazione prot. 1623 dell'1 aprile 2014 disposta per il 16 ottobre 2014, il Presidente del Consiglio non ha puntualmente ottemperato agli obblighi di convocazione nei modi e nei tempi previsti sia dagli articoli 43, comma 1 e 39, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000, che dalle disposizioni statutarie proprie dell'Ente.
La giurisprudenza prevalente in materia ha, infatti, da tempo affermato che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, 'al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno' (v. in particolare, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24 aprile 1996, n. 268).
Occorre, altresì, precisare che il decreto legislativo n. 267/2000 non prevede espressamente la possibilità di revoca del presidente del consiglio, tant'è che in carenza di una specifica previsione statutaria, la giurisprudenza tende ad affermarne costantemente l'illegittimità (v., tra l'altro, T.A.R. Piemonte Sez. I, 4.9.2009, n. 2248).
Lo stesso T.A.R., con la citata sentenza n. 2248/2009 (richiamando anche T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, 20 aprile 2007, n. 696; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 18 luglio 2006, n. 1181), ha statuito che 'lo statuto comunale, tuttavia, può prevedere ipotesi e procedure di revoca del presidente del consiglio comunale, con riferimento a fattispecie che integrino comportamenti incompatibili con il ruolo istituzionale super partes che esso deve costantemente disimpegnare nell'Assemblea consiliare'.
Inoltre, sempre secondo la medesima decisione del T.A.R. Piemonte, conforme al T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 13-10-2008, n. 8881, ha specificato che 'la revoca dall'ufficio di Presidente del Consiglio comunale è ammissibile, pur mancando nello Statuto comunale ogni previsione sul punto, allorché venga meno la neutralità e la correttezza della funzione, si formi una maggioranza di consiglieri comunali che s'esprima in senso favorevole alla revoca e vi sia una motivazione adeguata, ragionevole e consequenziale, in ordine ai predetti presupposti'.
Nel caso di specie, invero, è proprio lo statuto del Comune di ., all'art. 28, comma 6, che prevede la possibilità di revoca del Presidente e dei Vice presidenti del consiglio su iniziativa di un terzo dei Consiglieri assegnati.
Lo Statuto dell'Ente, che risulta, altresì, aggiornato alla legge n. 265/1999 che ha modificato la legge n. 142/1990, poi assorbita dal TUEL n. 267/2000, contrariamente a quanto asserito dal presidente del consiglio comunale, risulta applicabile in presenza dei presupposti attinenti al mancato rispetto del ruolo di terzietà che fa capo al Presidente del Consiglio.
Al riguardo il T.A.R. Campania – Napoli - sez. I, con decisione 3/5/2012 n. 2013, ribadendo che il ruolo del presidente del consiglio comunale è strumentale non già all'attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell'organo stesso e, come tale, non solo è neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, ha puntualizzato che la revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali (v. anche, Cons. Stato, sez. V, 18.1.2006, n. 114).
Il T.A.R. Puglia - Lecce (sentenza n. 528/2014) ha infine ribadito che 'la giurisprudenza ha chiarito che la figura del Presidente riveste un carattere istituzionale e, di conseguenza, che la revoca non può essere che causata dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da comprometterne la neutralità, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico. La figura del presidente è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e deve essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non a un rapporto di fiducia (Cons. st. sez. V, 26 novembre 2013, n. 5605)'.
Pertanto, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale e sulla base degli atti trasmessi, la convocazione del consiglio comunale dilazionata nel tempo e con un ordine del giorno diverso da quello richiesto, appare elusiva dell'obbligo di cui al comma 2 dell'art. 39 del T.U.O.E.L..
Ciò posto si ritiene che in presenza, come nel caso di specie, di inadempimento, si sia verificato il presupposto per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui al comma 5 dell'art. 39 del decreto legislativo n. 267/2000.