Il revisore uscente è tenuto ad esprimere i pareri di legge su atti aventi scadenze perentorie nel periodo relativo alla proroga e non è possibile procedere al rinnovo dell'incarico. I certificati devono essere sottoscritti dai revisori in carica al momento della sottoscrizione
In riferimento alla nota con la quale si chiedono alcuni chiarimenti in materia di revisori dei conti degli enti locali, si osserva quanto segue. In ordine al primo aspetto, ossia se sia possibile richiedere al revisore uscente di esprimere comunque i pareri di legge su atti aventi scadenze perentorie nel periodo intercorrente tra la cessazione del revisore uscente e la nomina del nuovo, non possono che richiamarsi le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n.444, applicabili ai revisori dei conti a norma dell'articolo 235, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. In forza di tali disposizioni, come è noto, i revisori sono prorogati per non più di quarantacinque giorni dalla scadenza, devono essere ricostituiti entro tale periodo di proroga, decorso il quale, senza che si sia provveduto alla ricostituzione, decadono. In relazione a quanto richiesto in ordine alla possibilità di procedere ancora al rinnovo dell'incarico al revisore uscente per un ulteriore triennio prevista dall'articolo 235 del T.U.E.L., si osserva che stante il dettato normativo di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n.138 del 2001, a decorrere dall'effettivo avvio delle relative modalità applicative, come previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23, i revisori sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco; per cui, da tale data, deve ritenersi che, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 235, comma 1, del T.U.E.L, non possa più procedersi alla scelta del revisore con le modalità previgenti. Infine, quanto al quesito se, in presenza di pareri su bilanci e consuntivi espressi dal revisore uscente, i relativi certificati devono essere sottoscritti dal medesimo o dal nuovo revisore, si osserva che i certificati di cui all'articolo 161 del citato decreto legislativo n.267 del 2000, trattandosi, come previsto dallo stesso articolo, di certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto e come indicato negli stessi modelli approvati con gli appositi decreti ministeriali, costituiscono certificazione di conformità delle risultanze contabili indicate nel certificato a quelle del bilancio di previsione o del rendiconto regolarmente approvati. Pertanto, essi devono essere sottoscritti dai revisori in carica al momento della sottoscrizione.