PER QUANTO ATTIENE ALLA MODALITA' DI CALCOLO DELL'INDENNITA' DI FINE MANDATO, L'EMOLUMENTO DEVE ESSERE COMMISURATO ALL'INDENNITA' EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTA, PER CIASCUN ANNO DI MANDATO.
Class.15900/TU/00/82 Roma, 25 marzo 2014
Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Indennità di fine mandato-Quesito.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale, codesta Prefettura, nel trasmettere la nota del Comune di ... del ...... u.s., ha chiesto chiarimenti in merito alla quantificazione dell'indennità di fine mandato da corrispondere al sindaco di quel comune.
Viene segnalato che la giunta comunale nel mese di gennaio 2003 aveva fissato l'indennità per il sindaco in una misura inferiore rispetto alla tabella A allegata al D.M. n.119/2000, la stessa giunta deliberava un'ulteriore diminuzione dell'indennità a seguito di espressa richiesta del primo cittadino.
L'amministrazione comunale, alla scadenza della consiliatura provvedeva alla determinazione dell'indennità di fine mandato per il sindaco facendo riferimento all'indennità mensile effettivamente corrisposta, in linea con le direttive Ministeriali emanate con circolare n. 5/2000.
Viene tuttavia evidenziato che in alcuni pareri dell'ANCI sulla questione in argomento si sostiene che l'importo dell'emolumento in questione viene calcolato non sulla base di quanto percepito, ma sulla base dell'importo tabellare indicato nella tabella A sopraindicata.
Al riguardo, si rappresenta che l'indennità di fine mandato per il sindaco ed il presidente della provincia è prevista dall'art. 82, comma 8, lettera f) del decreto legislativo n.267/2000.
Dalla formulazione testuale della disposizione si evince che la stessa costituisce 'un'integrazione' dell'indennità di funzione prevista in favore del sindaco alla fine dell'incarico amministrativo.
L'istituto ha trovato espressa previsione e regolamentazione nell'art.10 del decreto ministeriale n.119/2000, che ne ha stabilito la misura in un'indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.
Per quanto più in particolare attiene alle modalità di calcolo dell'indennità in questione, questa Amministrazione, con la già citata circolare n. 5 del 5 giugno 2000 e da ultimo con la circolare n. 4 del 28 giugno 2006, ha provveduto a comunicare quanto definito in merito dal Consiglio di Stato, con il parere espresso nell'adunanza della Sezione Prima del 19 ottobre 2005, con il quale è stato riconfermato che l'emolumento de quo deve essere commisurato all'indennità effettivamente corrisposta, per ciascun anno di mandato.