Al fine di assicurare il tempestivo esercizio delle funzioni, si deve procedere per tempo all'avvio delle procedure di scelta finalizzate alla nomina dell'organo dell'ente di nuova costituzione in conformità alle disposizioni vigenti in materia
Una Prefettura, nel comunicare che con legge regionale è stato istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, il nuovo comune di XXX, mediante fusione dei comuni di XXX, ha rappresentato alcune problematiche inerenti la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'istituendo comune e ha chiesto in merito l'orientamento di questa Amministrazione. In particolare, è stato rappresentato che l'articolo 7 della citata legge regionale ha previsto che gli organi di revisione dei comuni originari decadono alla data di istituzione del nuovo comune e che, fino alla nomina dell'organo di revisione del nuovo comune, le relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione in carica nel comune di XXX alla data di estinzione. In relazione a tale disposizione, codesta Prefettura, nel ritenere opportuno soprassedere all'avvio del procedimento di rinnovo dell'organo di revisione dei comuni di XXX e di XXX, in scadenza naturale al 31 dicembre 2013, chiede se il revisore del comune di XXX possa correttamente esercitare, in regime di prorogatio, le funzioni dell'organo di revisione del nuovo comune sino alla nomina dello stesso. Al riguardo, si rappresenta quanto segue. Si concorda, innanzitutto, sull'assenza dei presupposti per avviare le procedure di rinnovo dell'organo di revisione dei comuni di XXX e di XXX, in scadenza al 31 dicembre 2013, stante l'estinzione dei predetti enti alla data del 1 gennaio 2014, disposta dall'articolo 7 della citata legge regionale n.18 del 2013. In ordine alla problematica relativa alla nomina dell'organo di revisione dell'istituendo comune di XXX, si ritiene che, al fine di assicurare il tempestivo esercizio delle relative funzioni, debba procedersi per tempo all'avvio delle procedure di scelta finalizzate alla nomina dell'organo in conformità alle disposizioni vigenti in materia. In proposito, pur comprendendo la ratio sottostante alla citata disposizione regionale, tesa ad assicurare la continuità dell'organo di revisione dell'istituendo nuovo comune, si ritiene che la stessa finalità possa essere più adeguatamente assicurata con la nomina del nuovo organo in conformità alle disposizioni in materia di scelta, nomina e durata dell'organo di revisione degli enti locali di cui al richiamato articolo 16, comma 25 e agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, trattandosi, comunque, di organo di revisione di un ente locale regolarmente istituito. Al fine di attivare tempestivamente la procedura di estrazione dei nominativi, si assicura che verranno apportate le necessarie modifiche all'applicativo del sistema informatico di questa Amministrazione relative all'inserimento del nuovo comune.