Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
La possibilità da parte del Presidente del Consiglio di una preventiva valutazione dell’oggetto della mozione, al fine di inserirla o meno nell’ordine del giorno, va esercitata tenendo in considerazione il potere “sovrano” delle assemblee politiche al quale spetta di decidere, in via pregiudiziale, sull’ammissibilità della discussione sugli argomenti inseriti nell’ordine del giorno.
La Corte dei Conti Sez. autonomie con pronuncia n. 10 del 31.3.2010 conferma che la normativa di cui al richiamato art. 24 si applicava a decorrere dal 1 gennaio 2010, mentre il termine del 31.12.2010 doveva considerarsi relativo all’adeguamento del regolamento di organizzazione dell’ente, non incidendo sulla decorrenza della disciplina sulla progressione di carriera. Il comune non può più avviare procedure per la progressione verticale secondo la precedente disciplina attenendosi alla nuova regolamentazione fissata dal richiamato art. 62.
In caso di decesso del sindaco il vice sindaco non può procedere alla nomina di un nuovo segretario in quanto, ai sensi dell’art. 99 del d.lgs.vo n.267/2000, il sindaco può nominare il segretario comunale solo “dalla data di insediamento” ed entro un arco temporale tassativamente limitato decorso il quale “il segretario è confermato”. Poichè la norma non attribuisce al sindaco il potere di nominare altro segretario comunale in un tempo diverso da quello suindicato, tale possibilità è preclusa anche al vice sindaco.
La normativa che disciplina la materia del patrocinio legale, contenuta nell’art. 28 del CCNL 14.9.2000 pone come uno dei presupposti per la sua applicazione che la persona implicata in un procedimento civile o penale sia dipendente dell’ente.
Con l'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2006 è stata introdotta una disposizione che di fatto ha prodotto un effetto di “sterilizzazione permanente" del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza, Tale sistema ha successivamente trovato una decisiva conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione de1 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il parere del 17 dicembre 2009, ha confermato la vigenza di tale norma.
L'ART. 65, COMMA 3 TUOEL STABILISCE CHE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE DEL COMUNE. IL CONSIGLIERE SUBENTRANTE POTRA' ESERCITARE LA FACOLTA' DI OPZIONE PER L'UNA O L'ALTRA CARICA CHE INTENDE CONSERVARE.
Tale deroga come previsto dall’art. 1, comma 557 legge 27.12.2006, n. 296, prima delle modifiche apportate dal d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010, verrebbe utilizzata solo per il Corpo dei vigili urbani, che a fronte di dotazione organica di 116 unità disposte di un contingente operativo di n. 70 unità effettive. Si ritiene che Codesta amministrazione il cui parametro spesa di personale/spesa corrente, è inferiore al 35%, possa derogare al limite del 20% del turn-over.
L’art. 36 Dlgs 165/2001 prevede, per rispondere alle esigenze temporanee ed eccezionali, che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione. L’Ente potrà procedere, anche a tempo determinato, all’assunzione di personale, in conformità alla normativa assunzionale prevista per gli enti di minori dimensioni dal comma 562 dell’art. 1 della legge 296/2006, come modificato dall’art. 14, comma 10, della legge 122/2010. Tenere presente il parere, n. 955 del 21.9.2010, della Corte dei Conti sez. Lombardia.
L’art. 108 del D.L.gs 267/2000, modificato dall’art. 2, comma 186, lett. D) della legge 23.12.2009, n. 191, e art. 1 comma 2 della legge 42/2010, consente alle province e ai comuni con popolazione inferiore ai 100.000, la nomina di un direttore generale fuori della dotazione organica. Tale figura professionale assolve ad una funzione di interfaccia tra gli organi di Governo e il personale dirigenziale (vedi sentenza Cons. Stato 3.10.2002 n. 5216). Non percorribili le ipotesi prospettate dall’Amm.ne riguardanti la possibilità di conferire al citato direttore generale funzioni di responsabile del servizio finanziario o altri compiti di natura gestionale, anche se di stretta attinenza alle materie attribuitegli secondo la normativa regolamentare.
Si deve rilevare, concordemente a quanto sostenuto dall’ARAN, non è possibile applicare, alle procedure di selezione interna del personale, la normativa che regola la validità delle graduatorie riferite a procedure concorsuali pubbliche indette per l’accesso all’esterno. Quindi allo stato at- tuale il passaggio alla categoria superiore non può avvenire mediante procedure di selezione interamente riservate al personale dipendente. Ai sensi del combinato disposto degli art. 24 e 62 del richiamato Dlgs 150/2009, anche le progressioni fra le aree devono avvenire tramite concorso pubblico.
LE SPSESE LAGALI POSSONO ESSERE RIMBORSATE SOLO QUALORA VI SIA UNA SENTENZA DEFINITIVA CHE ABBIA ESCLUSO LA RESPONSABILITA' DEL DOPèENDENTE O DELL'AMMINISTRATORE CON UNA PRONUNCIA DI ASSOLUZIONE NEL MERITO DELLE IMPUTAZIONI CONTESTATE. AI FINI DEL RIMBORSO SI DEVE ARAVVISARE IL NESSO DI CASUALITA' NECESSARIA TRA L'ADEMPIMENTO DEL MANDATO E LA PERDITA PECUNIARIA.
Ai sensi dell’art. 47, comma 4, del d.lgs.vo n. 267/2000, lo statuto, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, può prevedere la nomina di assessori esterni al consiglio comunale. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute consiliari così come l’assessore-consigliere e, se autorizzati, possono intervenire nella discussione, sia in relazione a materie di propria competenza, sia a materie di competenza di un altro assessore, senza diritto di voto.
A NORMA DEL 1° COMMA DELL'ART. 82 TUOEL PERMANE IL DIRITTO ALL'INDENNITA' DI FUNZIONE PER I PRESIDENTI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA.
LA RICHIESTA DI AVVICINAMENTO AL LUOGO IN CUI VIENE SVOLTO IL MANDATO AMM.VO DEVE ESSERE ESAMINATA DAL DATORE DI LAVORO CON CRITERI DI PRIORITA'
Massima
In assenza di previsioni regolamentari dettagliate, l’uso e la riproduzione dello stemma comunale da parte del singolo consigliere o di gruppi consiliari deve avvenire con la cautela necessaria ad evitare la strumentalizzazione del simbolo o ambiguità in ordine alla provenienza dei documenti.
GETTONE PRESENZA PER I CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI DELLE CITTA' METROPOLITANE.NESSUNA INDENNITA' E' DOVUTA AI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI DELLE CITTA' METROPOLITANE PER I QUALI, L'AMMONTARE DEL GETTONE DI PRESENZA NON PUO' SUPERARE L'IMPORTO PARI AD UN QUARTO DELL'INDENNITA' PREVISTA PER IL PRESIDENTE. E' STATAO RICHIESTO L'AVVISO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZA
L’art. 84, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede solo per gli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute del rispettivo organo assembleare, nonché per la presenza necessaria presso la sede dell’ufficio per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
In merito si è formato un orientamento giurisprudenziale caratterizzato dall’assimilazione del concetto di residenza a quello della residenza di fatto ex art. 43, comma 2, del codice civile, cioè della dimora abituale.
Il requisito dell’abitualità che la dimora deve possedere è la risultante del fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo e dell’elemento soggettivo della volontà della persona a rimanervi, volontà desumibile da circostanze concomitanti e di concordante significato, fra le quali assume valore preminente lo svolgimento in loco dell’attività lavorativa.
Pertanto si ritiene possa escludersi il richiesto rimborso.
VERIFICA DEL RAPPORTO CHE LEGA L'AMMINISTRATORE E L'ASSOCIAZIONE PER EVENTUALE INCOMPATIUBILITA'. L'ASSENZA DELLA FINALITA' DI LUCRO NELL'ASSOCIAZIONE NON è SUFFICIENTE AD ESCLUDERE LA SUSSISTENZA DELL'IPOTESI DI INCOMPATIBILITA'.
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 27 della legge n. 244 del 24.12.2007 anche gli enti locali devono effettuare (entro il termine di 36 mesi) una ricognizione di tutte le proprie partecipazioni societarie, direttamente detenute, o che intenda detenere attraverso la costituzione di una nuova società, valutando, caso per caso, sulla base dell’oggetto sociale, se la propria partecipazione sia vietata ex lege - nell’ipotesi di attività di produzione di beni e di servizi “non inerenti”, ossia non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali-, o se invece sia legislativamente consentita - nel caso di produzione di servizi di interesse generale, o di servizi di committenza o di centrali di committenza (conforme, Corte dei Conti Sez. reg. Veneto delibera n. 16/2010)
E’ sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni pubbliche, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.
La procedura di dismissione deve essere avviata entro il termine fissato dalla legge, ma non è obbligatorio completarne l’iter” entro la stessa data. (Corte dei Conti, Sez. reg. Puglia, n. 100/2009 del 14 ottobre 2009).
Riguardo all’individuazione delle attività strumentali ex art. art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall´art. 1 della L. 4 agosto 2006, n. 248, occorre, distinguere le società chiamate a svolgere un servizio pubblico locale rivolto direttamente non agli enti pubblici azionisti, bensì ai cittadini-utenti che fruiscono del servizio pubblico (come avviene, ordinariamente, per un concessionario di pubblici servizi, preposto proprio a rendere il servizio agli utenti in luogo della P.A. cui tale compito spetterebbe, dalle società strumentali al perseguimento dei fini istituzionale dell’ente, ovvero, quando “l’attività che sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società, per corroborare le funzioni di competenza di tali amministrazioni pubbliche (nella specie, enti locali territoriali) secondo l’ordinamento amministrativo, ad es. riorganizzando un servizio dell’ente pubblico” (T.A.R. per il Veneto, Sez. I, Sentenza n. 788/2007; cfr. anche TAR Lazio, Sez. II, sentenza 5 giugno 2007, n. 5192).
Per la definizione delle “funzioni amministrative di natura pubblicistica dell’ente”, il d. l. 31 maggio 2010, n. 78, all’art. 14, comma 27, prevede che sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che richiama, sostanzialmente, il contenuto dell’art. 13 del d. lgs.vo n. 267/2000.
Spetta, però all’ente locale il “ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale, … ed il compito di valutare le necessità di quest’ultima e di soddisfarle, nel rispetto delle compatibilità di natura gestionale e finanziaria”. La definizione delle finalità istituzionali va, quindi, ricercata principalmente nello statuto che, nel rispetto del quadro ordinamentale vigente, delinea i contorni dell’attività istituzionale dell’ente, ed indica, oltre i fini istituzionali “tipici”, le finalità dell’azione amministrativa, nonché nella stessa struttura del bilancio dell’ente, e precisamente dalle funzioni - che individuano in modo articolato le spese in relazione alla tipologia delle attività espletate - e dallo statuto comunale (che delinea i contorni dell’attività istituzionale dell’ente)”. (Corte dei Conti sez. regionale per il Veneto 100/PAR/2009 del 14 ottobre 2009)
Poiché l’inquadramento di una nuova partecipazione societaria rientra in una valutazione discrezionale dell’ente, “la scelta dell’intervento pubblico nell’economia locale è elettivamente demandata, ai sensi del comma 28 dell’art.3 del d.lgs.vo n. 244/2007, all’organo consiliare, nella sua qualità di supremo organo di indirizzo e controllo politico amministrativo.
Il sindaco, ai sensi dell’art. 54, comma 10, del d.lgs.vo n. 267/2000, ha facoltà di delegare le funzioni di ufficiale di governo, di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo, nonché dell’art. 14 del d. lgs.vo n. 267/2000, al presidente del consiglio circoscrizionale ove siano costituiti gli organi di decentramento comunale.
Nei casi in cui gli stessi non siano stati costituiti per scelta dell’ente, o non possano essere costituiti ai sensi dell’art. 17, comma 3, del d.lgs.vo n. 267/2000, le funzioni in parola posso essere delegate ad un consigliere, per l’ambito territoriale di un quartiere od una frazione.