Quesito in ordine alla nomina di rappresentanti nelle società partecipate dall’Ente Locale

Territorio e autonomie locali
23 Dicembre 2010
Categoria 
05.01.01 Competenze
Sintesi/Massima 

Questione della nomina degli amministratori di una società interamente partecipata da un comune – Rapporto tra decreto sindacale di designazione diretta degli amministratori ai sensi dell’art. 2449 c.c. e delibera assembleare adottata successivamente.
Nel caso esaminato, anche alla luce delle norme recate dallo statuto societario che fanno salva l’applicazione dell’art. 2449 c.c., è possibile affermare che la nomina diretta ha valenza ed efficacia autonoma, a prescindere da una successiva delibera dell’assemblea, di ratifica o presa d’atto della stessa.
Data l’intervenuta vigenza, dopo l’emanazione del provvedimento di nomina del sindaco ma prima dell’adozione della suddetta delibera dell’Assemblea, del D.P.R. n. 168 del 7.09.2010, recante il Regolamento in materia di servizi pubblici locali, di attuazione dell’’art. 23 bis, legge n. 133/2008, il sindaco, potrebbe in astratto valutare l’esercizio del potere di revoca previsto dallo stesso statuto societario nei confronti degli amministratori dallo stesso nominati direttamente.

Testo 

Con la nota e documentazione allegata viene posta la questione della nomina degli amministratori della . società interamente partecipata dal comune di ., essendo stato rappresentato che, per prassi consolidata, alla designazione diretta ai sensi dell'art. 2449 c.c. con decreto del sindaco segue generalmente la delibera dell'Assemblea.
La questione si pone in relazione alle norme di incompatibilità, introdotte dal D.P.R. n. 168 del 7.09.2010, recante il Regolamento in materia di servizi pubblici locali, di attuazione dell''art. 23 bis, legge n. 133/2008, entrate in vigore dopo l'emanazione del provvedimento di nomina del sindaco ma prima dell'adozione della suddetta delibera dell'Assemblea della società. Siffatte disposizioni, essendo applicabili alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (art. 8 comma 9 del d.p.r.), troverebbero attuazione secondo quell'ente nei confronti di taluni amministratori locali, qualora il decreto sindacale non avesse di per sé efficacia costitutiva delle nomine in questione.
Essenzialmente si tratta di esaminare la valenza giuridica da attribuire alla delibera assembleare che, per consolidata prassi dell'ente, è adottata anche dopo la nomina diretta degli amministratori con decreto del sindaco.
Sotto un profilo strettamente giuridico, supportato da principi evidenziati dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, e come peraltro affermato nei pareri legali già acquisiti dall'ente, si ritiene che la nomina ai sensi dell'art. 2449 c.c. abbia valenza ed efficacia autonoma, a prescindere da una successiva delibera dell'assemblea sia essa assunta in termini di ratifica o presa d'atto della stessa.
Stando anche ad una sistematica lettura dello statuto societario, dal combinato disposto degli artt. 14 e 20 si evince che le attribuzioni dell'assemblea sulla nomina e revoca degli amministratori si applicano fatte salve le disposizioni recate dal codice civile all'art. 2449, prevedendosi espressamente il 'diritto del comune di . di procedere alla nomina dei consiglieri di amministrazione .'.
Nello statuto societario non appare, infatti, contemplata la previsione di una necessaria delibera assembleare successiva alla designazione diretta del sindaco utile a confermare la delibera sindacale, con possibile natura di presa d'atto anche finalizzata alla verifica ex post dei requisiti utili alla nomina.
Consta a quest'Ufficio che la designazione diretta degli amministratori ex art. 2449 c.c. e la nomina degli stessi per effetto della delibera dell'Assemblea societaria siano procedure di nomina distinte tra loro equivalenti ma alternative.
Che siano procedure distinte ed alternative emerge dalla pronuncia della Corte dei conti -Sezione Regionale di controllo per la Calabria ove ha chiarito che l'art. 2449 riguarda un diritto di nomina extraassembleare dello Stato o di altro ente pubblico socio. Nell'esercizio di siffatto diritto 'il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante del Comune, nomina o designa gli amministratori e i componenti del collegio sindacale per i quali lo statuto degli enti o delle società partecipate preveda tale facoltà, anche ai sensi degli artt. 2449 e 2450 cod. civ. Nell'esercizio di tali poteri il Sindaco deve, comunque, conformarsi agli indirizzi del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del TUEL' che ne contempla la competenza all'approvazione degli indirizzi per le nomine da parte del sindaco. (Delibera n. 17/2010, Adunanza pubblica 29 gennaio 2010 - Referto definitivo su il 'Sistema delle Esternalizzazioni/Partecipazioni dei Comuni di Catanzaro e di Lamezia Terme nel quinquennio 2004/2008')
Che si tratti di procedure di nomina equivalenti emerge dalla sentenza della Cassazione civile Sezioni Unite 4309/2010 ove, con riguardo alle società per azioni a partecipazione pubblica, afferma che esse restano regolate dalle succitate norme del codice
civile che di per sè 'non valgono a configurare uno statuto speciale per dette società ., salvo per i profili inerenti alla nomina e revoca degli organi sociali, specificamente ivi contemplati, né comunque investono il tema della responsabilità di detti organi, che resta disciplinato dalle ordinarie norme previste dal codice civile a questo riguardo, com'è confermato dalla immutata indicazione del citato art. 2449 c.c., comma 2 a tenore del quale anche i componenti degli organi amministrativi e di controllo di nomina pubblica "hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea".

A margine delle considerazioni svolte in punto di diritto, ferma restando la validità del decreto di nomina del sindaco, deve tuttavia considerarsi che questi, alla luce delle intervenute disposizioni in materia di incompatibilità, potrebbe in astratto valutare l'esercizio del potere di revoca previsto dallo stesso statuto societario, ove all'art. 20 stabilisce che 'gli amministratori nominati direttamente dal comune di . potranno essere revocati in qualsiasi momento da comune stesso, il quale procederà direttamente alla sostituzione dei consiglieri revocati'. Anche in questo caso la norma non prevede alcuna delibera assembleare bensì un provvedimento di sostituzione diretta che però nel caso di specie dovrebbe tenere conto del nuovo regime di incompatibilità.
Siffatto potere, richiamando le considerazioni già espresse su altro quesito posto dallo stesso comune di . in materia di revoca anticipata degli amministratori in società controllate e partecipate dal Comune (n. 402785/2007/5.12 del 28.06.07),deve comunque essere esercitato nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale e dandone comunicazione allo stesso.
Si soggiunge che a giudizio del Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 18.2.2006 n° 1984, il socio pubblico, nell'effettuare 'la revoca di un amministratore nominato con provvedimento diretto del socio pubblico ex art. 2449 cod. civ.' .'esercita un potere analogo a quello assembleare, in qualità di socio, ed incide su organi che operano secondo il diritto privato'.
La questione, così stando in punto di diritto nei termini prospettati, residua comunque di opportuna ponderazione politica.
Si prega codesta Prefettura di voler partecipare, nei modi ritenuti più opportuni, il contenuto della presente all'ente locale interessato.