Il d.l. 31/05/10, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30/07/10, n. 122 ha stabilito che chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta, estendendo il divieto di cumulo originariamente contemplato solo tra due diverse indennità di funzione. L’amministratore interessato dovrà optare per uno dei due emolumenti.
Class.15900/TU/00/82 Roma, 30 dicembre 2010 ALLA PROVINCIA DI (Rif. n. 26204 del 28 ottobre 2010) Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito. Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: divieto di cumulo. Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato trasmesso un quesito in merito alla cumulabilità tra indennità di funzione e gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi presso enti locali diversi, alla luce delle modifiche apportate all'art. 82 del T.U.O.E.L. dal d.l. 31/05/10, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30/07/10, n. 122. Il citato decreto, come noto, al comma 11 dell'art. 5, ha stabilito che chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta. Ne deriva che il legislatore, estendendo il divieto di cumulo originariamente contemplato solo tra due diverse indennità di funzione, ha precluso la possibilità di percepire contemporaneamente indennità di funzione e gettoni di presenza previsti per le cariche ricoperte presso enti diversi. Pertanto, l'amministratore interessato dovrà optare per uno dei due emolumenti.