INCOMPATIBILITA' TRA LA CRICA DI AMMINISTRATORE COMUNALE E SEGRETARIO-COMPONENTE DEL DIRETTIVO DELLA PRO LOCO

Territorio e autonomie locali
30 Dicembre 2010
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

La causa di incompatibilità sussiste se la contribuzione da parte del comune ha i caratteri della facoltatività, nel senso e nei limiti in cui non trovi origine in un obbligo stabilito dalla legge, della continuità e di un'apprezzabile consistenza quantitativa, individuata in base ad un obiettivo parametro di riferimento, quale il volume complessivo delle entrate annuali dell'ente.
Tenuto conto del carattere facoltativo e continuativo dei contributi che la pro-loco in questione riceve dal comune e che l’entità degli stessi supera il 10% del totale delle proprie entrate, si ritiene sussistente l'incompatibilità nei confronti dell'amministratore in questione.

Testo 

Prot. n.15900/TU/63 Roma, 30 dicembre 2010

ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
(Rif. n. -Area II del 16 novembre 2010)

OGGETTO: Comune di – Incompatibiltà ex art. 63 T.U.O.E.L.. Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto il parere di questo Ministero in merito alla sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità tra la carica di amministratore comunale e segretario-componente del direttivo della Pro loco.
Al riguardo, si rappresenta che l'art.63, comma 1, n.1, del decreto legislativo n.267/2000 prevede due ipotesi di incompatibilità con la carica di consigliere, alternative fra loro: l'una relativa alla posizione dell'amministratore di un ente soggetto a vigilanza da parte del comune, l'altra, connessa, invece, alla posizione dell'amministratore di un ente che riceva dal comune, in via continuativa, sovvenzioni facoltative che superino nell'anno il 10% del totale delle proprie entrate.
Relativamente al primo aspetto, occorre valutare, se nella fattispecie, si concretizza un rapporto di vigilanza tra l'ente locale e la pro-loco, di cui l'amministratore in questione è presidente, alla luce del concetto di vigilanza elaborato dalla Corte di Cassazione che riteneva sussistere, alla luce della passata giurisprudenza, il rapporto di vigilanza anche nei confronti di una società nella quale l'ente locale, pur disponendo di una quota minoritaria di capitale sociale, poteva comunque concorrere alla formazione della volontà sociale esprimendo in assemblea voto determinante (cfr.: sentenze n. 4168 del 1995 e n. 5216 del 2001). In tale ipotesi, infatti, rilevava la possibilità di incidere sui contenuti deliberativi dell'ente, istituto o azienda, determinando di conseguenza un conflitto tra i due ruoli rivestiti dall'amministratore.
L'innovazione legislativa, con il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, coordinata con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, all'art. 14-decies, lettera b), pur confermando la ratio di prevenire una potenziale conflittualità dei contrapposti interessi da gestire, ha posto una presunzione in base alla quale non può più ritenersi sussistente il conflitto nel caso in cui la partecipazione sia inferiore al 20% del capitale.
In ordine all'aspetto dell'erogazione di contributi alla Pro-loco, (art. 63, comma 1, n. 1), si osserva che la causa di incompatibilità sussiste se la contribuzione da parte del comune ha i caratteri della facoltatività, nel senso e nei limiti in cui non trovi origine in un obbligo stabilito dalla legge, della continuità e di un'apprezzabile consistenza quantitativa, individuata in base ad un obiettivo parametro di riferimento, quale il volume complessivo delle entrate annuali dell'ente.
Tenuto conto del carattere facoltativo e continuativo dei contributi che la pro-loco in questione riceve dal comune e che l'entità degli stessi supera il 10% del totale delle proprie entrate, si ritiene sussistente l'incompatibilità nei confronti dell'amministratore in questione.