INCOMPATIBILITA' TRA LA CARICA DI PRESIDENTE DI UN CONSORZIO DI BONIFICA E QUELLA DI AMMINSTRATORE DI UNO DEI COMUNI CONSORZIATI

Territorio e autonomie locali
4 Dicembre 2010
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

L’art. 63, comma 1, n. 1 del decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce che non può ricoprire cariche elettive locali l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza, in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione da parte del comune. Pertanto, si ritiene che nell’eventualità che la quota di partecipazione del comune sia inferiore alla citata quota, non si configuri per l’amministratore in questione l’ipotesi di incompatibilità prevista dal citato art. 63.

Testo 

Prot. n.15900/TU/63 Roma,

ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
(Rif. n. )

OGGETTO: Comune di – Incompatibiltà ex art. 63 T.U.O.E.L.. Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto il parere di questo Ministero in merito alla sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità tra la carica di presidente di un consorzio di bonifica e quella di amministratore di uno dei comuni consorziati.
Al riguardo - premesso che secondo la giurisprudenza costante della Corte Suprema di Cassazione i consorzi di bonifica hanno la natura di enti pubblici economici perché, pur perseguendo finalità di ordine generale, operano con struttura imprenditoriale e criteri di gestione di tipo economici (cfr., tra le tante, Cassaz., S.U., 11 gennaio 1997, n. 191) – si osserva che l'art. 63, comma 1, n. 1 del decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce che non può ricoprire cariche elettive locali l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza, in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione da parte del comune.
Pertanto, si ritiene che nell'eventualità che la quota di partecipazione del comune sia inferiore alla citata quota, non si configuri per l'amministratore in questione l'ipotesi di incompatibilità prevista dal citato art. 63.
Anche l'altra ipotesi di incompatibilità prevista dalla norma in questione per gli amministratori degli enti sovvenzionati dal Comune, non sembra configurabile nel caso in questione, considerato che il contributo versato dal Comune riveste natura obbligatoria.