Delega a consigliere comunale funzioni di Sindaco/Ufficiale di Governo

Territorio e autonomie locali
11 Gennaio 2011
Categoria 
05.01.06 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
Sintesi/Massima 

Il sindaco, ai sensi dell’art. 54, comma 10, del d.lgs.vo n. 267/2000, ha facoltà di delegare le funzioni di ufficiale di governo, di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo, nonché dell’art. 14 del d. lgs.vo n. 267/2000, al presidente del consiglio circoscrizionale ove siano costituiti gli organi di decentramento comunale.
Nei casi in cui gli stessi non siano stati costituiti per scelta dell’ente, o non possano essere costituiti ai sensi dell’art. 17, comma 3, del d.lgs.vo n. 267/2000, le funzioni in parola posso essere delegate ad un consigliere, per l’ambito territoriale di un quartiere od una frazione.

Testo 

Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale codesta Prefettura ha trasmesso un quesito formulato dal gruppo consiliare del Comune di . denominato . in ordine alla corretta applicazione dell'art. 54, comma 10, del d.lgs.vo n.267/2000. Il Sindaco del suddetto comune ha delegato con proprio decreto, adottato ai sensi del citato art. 54, comma 10, del d.lgs.vo n.267/2000, le funzioni di Ufficiale di Governo, per la frazione . ad un consigliere comunale. Secondo quanto riferito dal suddetto gruppo consiliare, tale provvedimento contrasterebbe con l'art. 54, comma 10, in quanto tale norma assumerebbe quale presupposto la preesistente istituzione di una 'circoscrizione di decentramento comunale', peraltro non consentita in un comune con popolazione inferiore a 3000 abitanti. Il sindaco, ai sensi dell'art. 54, comma 10, del d.lgs.vo n. 267/2000, ha facoltà di delegare le funzioni di ufficiale di governo, di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo, nonché dell'art. 14 del d. lgs.vo n. 267/2000, al presidente del consiglio circoscrizionale ove siano costituiti gli organi di decentramento comunale. Nei casi in cui gli stessi non siano stati costituiti per scelta dell'ente, o non possano essere costituiti ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs.vo n. 267/2000, le funzioni in parola posso essere delegate ad un consigliere, per l'ambito territoriale di un quartiere od una frazione.